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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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sanità pubblica e ad altri eventi fornendo guida e assistenza tecnica e valutando l’efficacia delle misure di controllo adottate localmente, inclusa la mobilitazione di gruppi di esperti internazionali per l’assistenza sul posto, quando necessario.

4. Se l’OMS, in consultazione con gli Stati Parti interessati ai sensi dell’Articolo 12, determina che si sta verificando un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, può offrire, in aggiunta al supporto di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, ulteriore assistenza allo Stato Parte, incluse una valutazione della gravità del rischio internazionale e dell'adeguatezza delle misure di controllo. Tale collaborazione può includere l’offerta di mobilitare l’assistenza internazionale al fine di sostenere le autorità nazionali nella attuazione e nel coordinamento delle valutazioni sul posto. Quando richiesto dallo Stato Parte, l’OMS deve fornire informazioni a sostegno di tale offerta.

5. Quando richiesto dall’OMS, gli Stati Parti dovrebbero sostenere, nella misura possibile, le attività di risposta coordinate dall'OMS.

6. Quando richiesto, l’OMS deve fornire guida e assistenza adeguate agli altri Stati Parti affetti o minacciati da un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Articolo 14 Cooperazione dell’OMS con organizzazioni intergovernative ed enti internazionali

1. L’OMS deve cooperare e coordinare le proprie attività, come appropriato, con organizzazioni intergovernative competenti o altri enti internazionali per l’implementazione del presente Regolamento, anche tramite la

conclusione di accordi e altre intese simili.

2. Nei casi in cui la notifica, la verifica o la risposta ad un evento competano primariamente ad altre organizzazioni intergovernative o altri enti internazionali, l’OMS deve coordinare le proprie attività con tali organizzazioni o enti per assicurare l’applicazione di misure adeguate a proteggere la sanità pubblica.

3. Nonostante quanto detto in precedenza, nulla nel presente Regolamento deve escludere o limitare le disposizioni dell’OMS in materia di consulenza, sostegno o assistenza tecnica o di altra natura a fini di sanità pubblica.

PARTE III – RACCOMANDAZIONI

Articolo 15 Raccomandazioni temporanee

1. Nel caso in cui sia stato determinato, ai sensi dell'Articolo 12, che è in corso un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il Direttore Generale deve emanare raccomandazioni temporanee in base alla procedura di cui all’Articolo 49. Tali raccomandazioni temporanee possono essere modificate o estese, indicando, ove ritenuto opportuno, dopo aver determinato che un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale è terminata, in quali momenti potranno essere emanate altre raccomandazioni temporanee necessarie per prevenire o rilevare prontamente una sua nuova comparsa.

2. Le raccomandazioni temporanee possono includere misure sanitarie che devono essere implementate dallo Stato Parte in cui si è verificata un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale o da altri Stati Parti, relative a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e/o pacchi postali per evitare o ridurre la diffusione internazionale di malattie ed evitare inutili interferenze con il traffico internazionale.

3. Ai sensi della procedura di cui all’Articolo 49, le raccomandazioni temporanee possono avere termine in qualsiasi momento e decadono automaticamente dopo tre mesi dalla loro promulgazione. Possono essere

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