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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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2. L’implementazione del presente Regolamento deve essere guidata dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. L’implementazione del presente Regolamento deve avere come obiettivo la sua applicazione universale al fine di proteggere l'umanità dalla diffusione internazionale di malattie.

4. Gli Stati godono, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, del diritto sovrano di legiferare e di implementare legislazione in accordo con le loro politiche sanitarie. Nel fare ciò, dovrebbero appoggiare lo scopo del presente Regolamento.

Articolo 4 Autorità responsabili

1. Ogni Stato Parte deve designare o istituire un Centro nazionale per il RSI e le autorità responsabili per la relativa giurisdizione al fine dell'implementazione delle misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento.

2. I Centri Nazionali per il RSI devono essere sempre accessibili per le comunicazioni con i Punti di Contatto per il RSI dell’OMS di cui al paragrafo 3 del presente Articolo. Le funzioni dei Centri Nazionali RSI devono comprendere:

(a) l’invio ai Punti di Contatto per il RSI dell’OMS, in nome e per conto dello Stato Parte interessato, di comunicazioni urgenti relative all’implementazione del presente Regolamento, in particolare ai sensi degli Articoli da 6 a 12; e

(b) la divulgazione di informazioni a, e il consolidamento delle informazioni ricevute da competenti settori dell'amministrazione dello Stato Parte interessato, inclusi quelli responsabili per la sorveglianza e della notifica, i punti di ingresso, i servizi di sanità pubblica, gli ambulatori e gli ospedali, e altre strutture governative.

3. L’OMS deve designare i Punti di Contatto per il RSI, che devono essere sempre accessibili per le comunicazioni con i Centri Nazionali per il RSI. I Punti di Contatto per il RSI dell’OMS devono inviare comunicazioni urgenti riguardanti l’implementazione del presente Regolamento, in particolare ai sensi degli Articoli da 6 a 12, ai Centri Nazionali RSI degli Stati Parti interessati. I Punti di Contatto per il RSI dell’OMS devono essere designati dall’OMS nella sede centrale o al livello regionale dell’Organizzazione.

4. Gli Stati Parti devono fornire all'OMS gli estremi del loro Centro nazionale per il RSI e l'OMS deve fornire agli Stati Parti gli estremi dei Punti di Contatto per il RSI dell'OMS. Tali estremi per il contatto devono essere aggiornati continuamente e confermati annualmente. Ai sensi del presente Articolo, l’OMS deve rendere disponibili a tutti gli Stati Parti gli estremi per il contatto dei Centri Nazionali RSI ricevuti.

PARTE II – INFORMAZIONI E RISPOSTA SANITARIA

Articolo 5 Sorveglianza

1. Ogni Stato Parte deve sviluppare, rafforzare e mantenere, il prima possibile ma non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento per tale Stato Parte, la capacità di rilevare, valutare, notificare e comunicare tramite rapporti, eventi in conformità al presente Regolamento, come specificato nell'Allegato 1.

2. In seguito alla valutazione di cui al paragrafo 2, Parte A dell’Allegato 1, uno Stato Parte può rivolgersi

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05