Progetto
Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto
2. Se il Direttore Generale ritiene, sulla base di una valutazione eseguita ai sensi del presente Regolamento, che si stia verificando un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in considerazione di tale determinazione preliminare deve consultarsi con lo Stato Parte nel cui territorio si sta verificando l'evento. Se il Direttore Generale e lo Stato Parte sono d’accordo relativamente a tale determinazione, il Direttore Generale deve, in accordo con la procedura descritta nell’Articolo 49, richiedere il giudizio del Comitato istituito in base all'Articolo 48 (di seguito denominato "Comitato di Emergenza") relativamente alle appropriate raccomandazioni temporanee.
3. Se, in seguito alla consultazione di cui al precedente paragrafo 2, il Direttore Generale e lo Stato Parte nel cui territorio si è verificato l’evento, non siano addivenuti entro 48 ore ad un accordo nel considerare l’evento un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, una determinazione dovrà avvenire in base alla procedura definita dall'Articolo 49.
4. Nel determinare se un evento costituisca un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il
Direttore Generale deve considerare:
(a) le informazioni fornite dallo Stato Parte;
(b) lo strumento decisionale contenuto nell'Allegato 2;
(c) il parere del Comitato di Emergenza;
(d) i principi scientifici nonché le prove scientifiche disponibili e le altre informazioni rilevanti; e
(e) una valutazione del rischio per la salute umana, del rischio di diffusione internazionale di malattie e del rischio di interferenza con il traffico internazionale.
5. Nel caso in cui il Direttore Generale, in seguito alle consultazioni con lo Stato Parte nel cui territorio si è verificata l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, consideri che questa sia terminata, il Direttore Generale dovrà prendere una decisione in base alla procedura definita nell’Articolo 49.
Articolo 13 Risposta di sanità pubblica
1. Ogni Stato Parte deve sviluppare, rafforzare e mantenere, il prima possibile ma non più tardi di cinque anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento per tale Stato Parte, la capacità di rispondere prontamente ed efficacemente ai rischi per la sanità pubblica e alle emergenze sanitarie di interesse internazionale di cui all’Allegato 1. L’OMS deve pubblicare, in consultazione con gli Stati Membri, linee guida in grado di sostenere gli Stati Parti nello sviluppo di capacità di risposta di sanità pubblica.
2. In seguito alla valutazione di cui al paragrafo 2, Parte A dell’Allegato 1, uno Stato Parte può fornire all’OMS un rapporto sulla base di un giustificato bisogno e di un piano di implementazione e, così facendo, ottenere un’estensione di due anni in cui adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. In circostanze eccezionali e sostenuto da un nuovo piano di implementazione, lo Stato Parte può richiedere un’ulteriore estensione non superiore a 2 anni al Direttore Generale, il quale deve prendere una decisione tenendo presente la consulenza tecnica del Comitato di Revisione. Dopo il periodo indicato al paragrafo 1 del presente Articolo, lo Stato Parte che ha ottenuto l’estensione deve comunicare tramite rapporti annuali all’OMS i progressi realizzati verso la piena implementazione.
3. Qualora uno Stato Parte ne faccia richiesta, l'OMS deve collaborare alla risposta nei confronti di rischi per la
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05