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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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“rischio per la sanità pubblica” indica la probabilità di un evento che potrebbe danneggiare la salute degli esseri umani, con particolare attenzione a quei rischi che potrebbero diffondersi a livello internazionale o rappresentare un pericolo grave o diretto;
“serbatoio” indica un animale, una pianta o una sostanza in cui normalmente vive un agente infettivo e la cui presenza può costituire un rischio per la sanità pubblica;
“sorveglianza” indica la raccolta, il confronto e l'analisi continui e sistematici di dati a fini di sanità pubblica e la pronta divulgazione di informazioni relative alla sanità pubblica per la valutazione e la risposta di sanità pubblica , in base alle necessità;
“sospetto” indica persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali considerati da uno Stato Parte come esposti o potenzialmente esposti ad un rischio per la sanità pubblica e che potrebbero essere una possibile fonte di diffusione di malattie;
“traffico internazionale” indica lo spostamento di persone, bagagli, carichi, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali attraverso un confine internazionale, incluso il commercio internazionale;
“veicolo di trasporto di terra” indica un mezzo di trasporto motorizzato per il trasporto via terra durante un viaggio internazionale, inclusi treni, pullman, autocarri e automobili;
“veicolo su strada” indica un veicolo utilizzato per il trasporto su terra diverso da un treno;
“verifica” si riferisce alle informazioni fornite da uno Stato Parte all’OMS a conferma dello stato di un evento verificatosi entro il territorio o i territori di tale Stato Parte;
“viaggiatore” indica una persona fisica che intraprenda un viaggio internazionale;
“viaggio internazionale” indica:
(a) in caso di un mezzo di trasporto, un viaggio tra punti di ingesso nei territori di più di uno Stato, o un viaggio tra punti di ingresso nel territorio o nei territori di uno stesso Stato se il mezzo di trasporto ha contatti con il territorio di qualsiasi altro Stato durante il viaggio, ma solo relativamente a tali contatti;
(b) nel caso di un viaggiatore, un viaggio che implichi l’ingresso nel territorio di uno Stato diverso dal territorio dello Stato in cui il viaggiatore inizia il viaggio;
2. Se non diversamente specificato o determinato dal contesto, i riferimenti al presente Regolamento includono i relativi allegati.
Articolo 2 Scopo e ambito
Lo scopo e l’ambito del presente Regolamento mirano a prevenire, proteggere, tenere sotto controllo e fornire una risposta sanitaria alla diffusione internazionale di malattie tramite modalità commisurate e limitate ai rischi per la sanità pubblica e che evitino inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionale.
Articolo 3 Principi
1. L’implementazione del presente Regolamento deve avvenire nel pieno rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo.
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05