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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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- quarantena o altre misure di sanità pubblica per persone sospette;

- isolamento e terapia, quando necessari, per le persone affette;

- individuazione dei contatti delle persone affette o sospette;

- rifiuto dell’ingresso di persone affette o sospette;

- rifiuto dell’ingresso di persone non affette in aree affette; e

- screening in uscita e/o restrizioni su persone provenienti da aree affette.

2. Le raccomandazioni rivolte dall’OMS agli Stati Parti relativamente a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali possono includere le seguenti indicazioni:

- non si consigliano misure sanitarie specifiche;

- verifica della nota di carico e del percorso;

- ispezioni

- verifica delle misure prese alla partenza o durante il viaggio per eliminare l'infezione o la

contaminazione;

- trattamento di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali o resti umani per eliminare l'infezione o la contaminazione, inclusi i vettori e i serbatoi;

- uso di misure sanitarie specifiche per assicurare manipolazione e trasporto in sicurezza dei resti umani;

- isolamento o quarantena;

- confisca e distruzione, in condizioni controllate, di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto,

merci o pacchi postali infetti, contaminati o sospetti, nel caso che gli altri trattamenti o processi

disponibili non diano risultati positivi; e

- rifiuto di partenza o ingresso.

PARTE VI – PUNTI DI INGRESSO

Articolo 19 Obblighi generali

Oltre agli altri obblighi previsti ai sensi del presente Regolamento, ogni Stato Parte deve:

(a) assicurare che le capacità di cui all’Allegato 1 per i punti di ingresso designati vengano sviluppate entro il periodo riportato nel paragrafo 1 dell’Articolo 5 e nel paragrafo 1 dell’Articolo 13;

(b) identificare le autorità competenti per ogni punto di ingresso designato nel suo territorio; e

(c) fornire all’OMS, per quanto possibile e se richiesti in risposta ad un rischio specifico e potenziale per la sanità pubblica, i dati relativi alle fonti di infezione o contaminazione nei suoi punti di ingresso, includendo i vettori e i serbatoi che potrebbero portare ad una diffusione internazionale di malattie.

Articolo 20 Aeroporti e porti

1. Gli Stati Parti devono designare gli aeroporti e i porti che devono sviluppare le capacità di cui all'Allegato 1.

2. Gli Stati Parti devono assicurare che i Certificati di Esenzione dalla Sanificazione della Nave e i Certificati di Sanificazione della Nave siano emessi in conformità con i requisiti di cui all’Articolo 39 e con il modello fornito nell’Allegato 3.

3. Ogni Stato Parte deve inviare all’OMS un elenco dei porti autorizzati ad offrire:

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