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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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- quarantena o altre misure di sanità pubblica per persone sospette;
- isolamento e terapia, quando necessari, per le persone affette;
- individuazione dei contatti delle persone affette o sospette;
- rifiuto dell’ingresso di persone affette o sospette;
- rifiuto dell’ingresso di persone non affette in aree affette; e
- screening in uscita e/o restrizioni su persone provenienti da aree affette.
2. Le raccomandazioni rivolte dall’OMS agli Stati Parti relativamente a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali possono includere le seguenti indicazioni:
- non si consigliano misure sanitarie specifiche;
- verifica della nota di carico e del percorso;
- ispezioni
- verifica delle misure prese alla partenza o durante il viaggio per eliminare l'infezione o la
contaminazione;
- trattamento di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali o resti umani per eliminare l'infezione o la contaminazione, inclusi i vettori e i serbatoi;
- uso di misure sanitarie specifiche per assicurare manipolazione e trasporto in sicurezza dei resti umani;
- isolamento o quarantena;
- confisca e distruzione, in condizioni controllate, di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto,
merci o pacchi postali infetti, contaminati o sospetti, nel caso che gli altri trattamenti o processi
disponibili non diano risultati positivi; e
- rifiuto di partenza o ingresso.
PARTE VI – PUNTI DI INGRESSO
Articolo 19 Obblighi generali
Oltre agli altri obblighi previsti ai sensi del presente Regolamento, ogni Stato Parte deve:
(a) assicurare che le capacità di cui all’Allegato 1 per i punti di ingresso designati vengano sviluppate entro il periodo riportato nel paragrafo 1 dell’Articolo 5 e nel paragrafo 1 dell’Articolo 13;
(b) identificare le autorità competenti per ogni punto di ingresso designato nel suo territorio; e
(c) fornire all’OMS, per quanto possibile e se richiesti in risposta ad un rischio specifico e potenziale per la sanità pubblica, i dati relativi alle fonti di infezione o contaminazione nei suoi punti di ingresso, includendo i vettori e i serbatoi che potrebbero portare ad una diffusione internazionale di malattie.
Articolo 20 Aeroporti e porti
1. Gli Stati Parti devono designare gli aeroporti e i porti che devono sviluppare le capacità di cui all'Allegato 1.
2. Gli Stati Parti devono assicurare che i Certificati di Esenzione dalla Sanificazione della Nave e i Certificati di Sanificazione della Nave siano emessi in conformità con i requisiti di cui all’Articolo 39 e con il modello fornito nell’Allegato 3.
3. Ogni Stato Parte deve inviare all’OMS un elenco dei porti autorizzati ad offrire:
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