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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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decontaminazione di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali e resti umani nonché della supervisione delle misure sanitarie rivolte alle persone, come richiesto dal presente Regolamento.
(d) avvisare gli operatori di mezzi di trasporto, il prima possibile, della loro intenzione di applicare misure di controllo ad un mezzo di trasporto; devono inoltre fornire, se disponibili, informazioni scritte relativamente ai metodi da utilizzare;
(e) essere responsabili della supervisione della rimozione e dello smaltimento in sicurezza da un mezzo di trasporto di acqua o alimenti contaminati, deiezioni umane o animali, acque di scarico e qualsiasi altra materia contaminata ;
(f) adottare tutte le misure possibili coerenti con il presente Regolamento per monitorare e controllare lo scarico dalle navi di liquami, rifiuti, acque di zavorra e altri materiali che possano causare malattie e contaminare le acque di porti, fiumi, canali, stretti, laghi o altri corsi d’acqua internazionali.
(g) essere responsabili della supervisione di organizzazioni che prestino servizi relativi a viaggiatori, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali e resti umani a livello dei punti di ingresso, inclusi l’esecuzione di ispezioni ed esami medici, se necessari;
(h) disporre di efficienti misure di emergenza per fronteggiare un evento di sanità pubblica inaspettato; e
(i) comunicare con il Centro nazionale per il RSI relativamente alle misure di sanità pubblica adottate ai sensi del presente Regolamento.
2. Le misure sanitarie raccomandate dall’OMS per viaggiatori, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali e resti umani provenienti da un'area affetta possono essere applicate nuovamente all'arrivo nel caso di indicazioni verificabili e/o prove che le misure applicate alla partenza da un'area affetta non abbiano avuto successo.
3. Disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, decontaminazione e altre procedure sanitarie devono essere eseguite in modo da evitare lesioni e, per quanto possibile, disagio alle persone, danni all’ambiente che possano ripercuotersi sulla sanità pubblica o danni a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali.
PARTE V – MISURE DI SANITA’ PUBBLICA
Capitolo I – Disposizioni generali
Articolo 23 Misure sanitarie all’arrivo e alla partenza
1. Nel rispetto degli accordi internazionali applicabili e degli articoli attinenti del presente Regolamento, un Stato Parte può richiedere, per motivi di sanità pubblica, all'arrivo o alla partenza:
(a) relativamente ai viaggiatori:
(i) informazioni relative alla destinazione del viaggiatore in modo che sia possibile contattarlo;
(ii) informazioni relative all’itinerario del viaggiatore per accertare se abbia compiuto viaggi in un'area affetta o nelle sue vicinanze o ad altri possibili contatti con l’infezione o la contaminazione prima dell'arrivo, nonché la verifica dei documenti sanitari del viaggiatore nel
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05