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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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(a) l’emissione di Certificati di Sanificazione della Nave e la prestazione dei servizi di cui all'Allegato 1 e 3; o
(b) la sola emissione di Certificati di Esenzione dalla Sanificazione della Nave; e
(c) estensione del Certificato di Esenzione dalla Sanificazione della Nave per un periodo di un mese fino all’arrivo della nave nel porto in cui il certificato potrà essere ricevuto.
Ogni Stato Parte deve informare l’OMS relativamente ai cambiamenti che possono verificarsi nello stato dei porti elencati. L’OMS deve pubblicare le informazioni ricevute in base al presente paragrafo.
4. L’OMS può, su richiesta dello Stato Parte interessato, decidere di certificare, dopo un esame accurato, che un aeroporto o un porto nel territorio di questo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 e 3 del presente Articolo. Tali certificazioni possono essere soggette a revisione periodica da parte dell'OMS, in consultazione con lo Stato Parte.
5. Ai sensi del presente Articolo, l'OMS, in collaborazione con le organizzazioni intergovernative e gli enti internazionali competenti, deve sviluppare e pubblicare le linee guida per la certificazione di aeroporti e porti. L’OMS deve inoltre pubblicare un elenco dei porti e degli aeroporti certificati.
Articolo 21 Attraversamenti terrestri
1. Quando giustificato da ragioni di sanità pubblica, uno Stato Parte può designare attraversamenti terrestri che dovranno sviluppare le capacità di cui all’Allegato 1, prendendo in considerazione:
(a) il volume e la frequenza dei vari tipi di traffico internazionale, a livello del punto di ingresso che potrebbe essere stato designato rispetto ad altri punti di ingresso; e
(b) i rischi per la sanità pubblica esistenti in aree in cui ha origine o transita il traffico internazionale prima di arrivare ad un particolare attraversamento terrestre.
2. Gli Stati Parti che condividono confini comuni dovrebbero prendere in considerazione:
(a) la stipula di accordi bilaterali o multilaterali relativi alla prevenzione o al controllo della trasmissione internazionale di malattie a livello degli attraversamenti terrestri ai sensi dell’Articolo 57; e
(b) la designazione congiunta di attraversamenti terrestri adiacenti per le capacità di cui all'Allegato 1, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo.
Articolo 22 Ruolo delle autorità competenti
1. Le autorità competenti devono:
(a) essere responsabili del monitoraggio di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, pacchi postali e resti umani che partano o arrivino da aree affette, affinché possano essere mantenuti in modo tale da non costituire fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi;
(b) assicurare, per quanto possibile, che le strutture utilizzate dai viaggiatori nei punti di ingresso vengano mantenute in condizioni igieniche e siano prive di fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi;
(c) essere responsabili della supervisione di qualsiasi derattizzazione, disinfezione, disinfestazione o
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