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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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“evento” indica una manifestazione di una malattia o il verificarsi di una situazione che costituisca un potenziale patologico;
“infezione” indica l’ingresso e lo sviluppo o moltiplicazione di un agente infettivo nel corpo di un essere umano o animale che possa costituire un rischio per la sanità pubblica;
“intrusivo” indica che può provocare fastidio in seguito a contatto ravvicinato o interrogatorio serrato;
“invasivo” indica la puntura o incisione della pelle o l’inserimento di strumento o di materiale estraneo nel corpo o ancora l’esame di una cavità corporea. Ai fini del presente Regolamento, l'esame medico di orecchio, naso e bocca; la misurazione della temperatura corporea utilizzando un termometro cutaneo, orale o auricolare o l'immagine termica; l’ispezione; l'auscultazione; la palpazione esterna; la retinoscopia; la raccolta esterna di campioni di urina, feci o saliva; la misurazione esterna della pressione sanguigna; l’elettrocardiogramma vengono considerati non invasivi;
“isolamento” indica la separazione dagli altri di persone ammalate o contaminate, di bagagli, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali affetti in modo da evitare il diffondersi dell'infezione o della contaminazione;
“ispezione” indica l’esame, da parte dell’autorità competente o sotto la sua supervisione, di aree, bagagli, container, mezzi di trasporto, strutture, merci o pacchi postali, includendo dati e documentazione relativi, per determinare l’esistenza di un rischio per la sanità pubblica;
“libera pratica” indica il permesso ottenuto da una nave di entrare nel porto, imbarcare o sbarcare, scaricare o caricare carichi o merci; il permesso di un aeromobile, dopo l'atterraggio, di imbarcare o sbarcare, scaricare o caricare carichi o merci; il permesso di un mezzo di trasporto di terra, all'arrivo, di imbarcare o sbarcare, scaricare o caricare carichi o merci;
“malattia” indica una malattia o condizione patologica, indipendentemente dall’origine o dalla fonte, che rappresenti o possa rappresentare un sostanziale pericolo per gli esseri umani;
“merci” indica prodotti tangibili, inclusi animali e piante, trasportati durante un viaggio internazionale, inclusi quelli utilizzati a bordo di un mezzo di trasporto;
“mezzo di trasporto” indica un aeromobile, una nave, un treno, un veicolo su strada o altro mezzo di trasporto che stia effettuando un viaggio internazionale;
“misura sanitaria” indica procedure applicate per evitare la diffusione di malattie o la contaminazione; una misura sanitaria non include misure di sicurezza o misure volte a garantire il rispetto della legge;
“nave” indica un mezzo di navigazione marittima o dell’entroterra che stia compiendo un viaggio internazionale;
"operatore di trasporto" indica una persona fisica o giuridica responsabile di un mezzo di trasporto o il relativo rappresentante;
“Organizzazione” o “OMS” indica l’Organizzazione Mondiale della Sanità;
“osservazione ai fini di sanità pubblica ” indica il monitoraggio nel corso del tempo dello stato di salute di un viaggiatore al fine di determinare il rischio di trasmissione di malattie ;
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05