Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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Come disposto anche dal diritto vigente, dopo ogni aumento del capitale azionario il consiglio d'amministrazione deve modificare di conseguenza lo statuto e notificare quindi la modifica dello statuto all'ufficio del registro di commercio entro trenta giorni dalla decisione di modifica (art. 652k cpv. 1 e 2).

Allo scadere del termine previsto per l'aumento autorizzato, il consiglio d'amministrazione abroga la relativa disposizione statutaria. Come per la forbice di capitale, in tal caso non è più richiesto l'atto pubblico (art. 652k cpv. 3; si vedano anche gli art. 653s cpv. 4 e 653s; si veda anche il n. 3.1.18).

3.16.2 Art. 653s, 653t, 653u: Riduzione autorizzata

La riduzione autorizzata del capitale è un nuovo istituto giuridico con il quale ci si propone di offrire alle aziende un margine di manovra maggiore nel ridurre il capitale (si veda il n. 2.3.3).

La riduzione autorizzata presenta le stesse caratteristiche dell'aumento autorizzato (art. 653s; si veda il n. 3.16.1). L'assemblea generale può infatti autorizzare il consiglio d'amministrazione a ridurre il capitale azionario, fino a concorrenza di un importo determinato, entro un termine non superiore a cinque anni. Come l'introduzione della forbice di capitale e l'aumento autorizzato, la riduzione autorizzata va deliberata a maggioranza qualificata (art. 704 cpv. 1 n. 4). La durata dell'autorizzazione e il termine di notificazione all'ufficio del registro di commercio coincidono con quelli previsti per la forbice di capitale e l'aumento autorizzato del capitale. Sono previste regole identiche anche per quanto concerne la proroga della deliberazione relativa alla riduzione autorizzata, l'importo minimo fino al quale può essere ridotto il capitale e il termine di notificazione della deliberazione dell'assemblea generale (art. 653s e 653t; si vedano i

n. 3.1.18, 3.16.1).

Se lo statuto non dispone altrimenti, il consiglio d'amministrazione determina le modalità di riduzione e la destinazione dei fondi resisi disponibili (art. 653t). Tale norma corrisponde a quella prevista per la riduzione del capitale nell'ambito della forbice di capitale (art. 653t; si veda il n. 3.1.19).

Anche altri aspetti delle procedure di aumento autorizzato e di riduzione autorizzata sono disciplinati in modo analogo. Il consiglio d'amministrazione deve infatti modificare lo statuto a seguito di ciascuna riduzione, la decisione di riduzione del consiglio d'amministrazione richiede l'atto pubblico, il termine di notificazione della decisione all'Ufficio del registro di commercio è di trenta giorni, allo scadere dell'autorizzazione il consiglio d'amministrazione abroga la disposizione statutaria e a tal fine non è richiesto l'atto pubblico (art. 653u; si veda il n. 3.1.19).

Una differenza decisiva rispetto alla forbice di capitale è nondimeno riscontrabile per quanto riguarda la diffida ai creditori. Se nell'ambito della forbice di capitale è di norma possibile rinunciarvi, nel caso della riduzione autorizzata la diffida va effettuata prima di ogni riduzione del capitale. In forza del rimando di cui all'articolo 653s capoverso 1, sono infatti applicabili le norme sulla riduzione ordinaria del capitale (art. 653l; si veda-