Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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3.15 Codice penale

3.15.1 Art. 326quinquies

La disposizione del CO relativa alle ammende inflitte in caso di inosservanza dell'obbligo di iscrizione viene abrogata (si veda il n. 3.8.6). L'infrazione in questione costituisce ora una contravvenzione sanzionata dal Codice penale (CP192; cpv. 1).

Le norme della Parte generale del CP sono applicabili per analogia. L'inflizione della multa spetta dunque alla competente autorità cantonale di perseguimento penale.

192 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; RS 311.0