Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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3.13.2 Art. 84c AP CC: Pubblicità delle retribuzioni
L'avamprogetto prevede che l'organo superiore della fondazione comunichi ogni anno all'autorità di vigilanza l'importo totale delle retribuzioni corrispostegli. Se la fondazione dispone di una direzione, occorre comunicare anche le retribuzioni corrisposte a quest'ultima (art. 84c AP CC). Di norma è l'autorità di vigilanza a chiedere l'ammontare delle retribuzioni, in quanto senza tali informazioni non è in grado di assolvere le mansioni di controllo affidatele. È tuttavia opportuno che la legge chiarisca la situazione.
Se la fondazione non dispone di un'autorità di vigilanza, non è obbligatorio rendere note le retribuzioni, a meno che la fondazione non debba far verificare i propri conti mediante revisione ordinaria (si veda qui appresso).
Come per le associazioni, l'articolo 961 capoverso 2 numero 3 si applica alle fondazioni soggette a revisione ordinaria (si vedano i n. 3.10.9 e 3.12.1). Le retribuzioni vanno quindi indicate nell'allegato del conto annuale.