Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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3.14 Legge sul personale federale
3.14.1 Art. 6a: Pubblicità delle rimunerazioni dei dirigenti
La disposizione prevista dalla vigente legge sul personale federale (LPers; art. 6a cpv.
4) riguardo alla comunicazione delle rimunerazioni percepite dagli organi dirigenti delle aziende vicine alla Confederazione stabilisce che, oltre alla somma globale degli stipendi e degli onorari versati, debba essere reso noto anche lo stipendio o l'onorario percepito dal presidente189. L'obbligo di comunicazione previsto dalla LPers è pertanto meno esteso di quello prescritto dal disegno sulla trasparenza (si vedano i n. 2.2.2 e 3.1.33)190, secondo cui vanno rese note le retribuzioni percepite da ogni singolo membro del consiglio d'amministrazione.
In materia di retribuzioni, alle aziende vicine alla Confederazione si applicano, oltre all'articolo 6a LPers, anche le pertinenti disposizioni del CO e del CC, a condizione che tali aziende siano soggetti giuridici di diritto privato. In tal caso si applica la norma più severa. Se l'impresa vicina alla Confederazione è ad esempio una società anonima quotata in borsa, sono applicabili anche le disposizioni del CO relative alla trasparenza (art. 697quater, 697quinquies, 856 cpv. 1, 961 cpv. 2 n. 3, art. 65 cpv. 4, 84c AP CC; si vedano i n. 2.2.2, 3.1.33, 3.10.9, 3.12.1 e 3.13.2)191.
È inoltre necessario che la disposizione della LPers concernente la comunicazione delle rimunerazioni venga uniformata al disegno sulla trasparenza, affinché le aziende vicine alla Confederazione non quotate in borsa siano assoggettate agli stessi obblighi. In futuro tali aziende dovranno pertanto rendere noto anche lo stipendio o l'onorario di ciascuno dei membri del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo superiore di direzione (art. 6a cpv. 4 LPers).
189 Si veda la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers), RS 172.220.1.
190 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) del 23 giugno 2004, FF 2004 3995; art. 663bbis D CO. Il disegno è stato adottato dalle Camere federali il 7 ottobre 2005.
191 In merito alla Sagl, l'art. 804 cpv. 2 n. 6 D CO del disegno sulla Sagl prevede che l'assemblea generale è tenuta a determinare le indennità dei gerenti (si veda il messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni [Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali] del
19 dicembre 2001, FF 2002 2841).