Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine
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L’associazione studentesca psyCH ritiene che il perfezionamento dovrebbe costituire un presupposto fondamentale per l’esercizio indipendente della professione in ambito terapeutico ai sensi dell’articolo 28, a prescindere dal numero di anni in cui si è svolta una professione psicologica.
Capoverso 3
OW, ZG, BS, GR, AR e CDS propongono un nuovo capoverso 3, secondo cui devono assolvere una postqualificazione coloro che al momento dell’entrata in vigore della legge esercitano una professione psicologica indipendente da meno di cinque anni, senza aver seguito la formazione e/o il perfezionamento necessari e senza essere titolari di un’autorizzazione cantonale.
ZH e CDPE attirano l’attenzione sull’opportunità di riconoscere - in virtù del principio di equivalenza - il diploma attuale, ottenuto al termine di una formazione quadriennale presso una scuola universitaria professionale, alla stregua di attestato per la formazione universitaria necessaria ai sensi del capoverso 3. L’esigenza di una post-qualificazione dovrebbe pertanto decadere.
L’HAP respinge il capoverso, adducendo che il diritto transitorio debba riconoscere i diplomi di università e di scuole universitarie professionali riconosciute a livello federale, senza imporre una post-qualificazione (anche SBAP).
SH crede che per il corretto adempimento dei compiti da parte di coloro che operano a titolo dipendente debbano rispondere le organizzazioni per le quali lavorano.
Capoverso 4
L’HAP respinge questo capoverso, suggerendo di riconoscere ai sensi del diritto transitorio i diplomi di università e di scuole universitarie professionali riconosciute dalla Confederazione senza imporre una post-qualificazione.
La SSPP propone di ridurre il termine per la post-qualificazione da sette a 3-5 anni e chiede di definire cosa si intende per «formazione di base».
La SSPPIA approva il riconoscimento federale del titolo di perfezionamento menzionato nel capoverso, ma auspica che venga esteso a tutti gli altri titoli.
Capoverso 6
SBAP opterebbe per una formulazione positiva, evidenziando che il capoverso concerne solo l’aspetto penale ma non il permesso di usare il titolo sancito dal diritto amministrativo.
Articolo 51 Modifica del diritto vigente
VPB ritiene che l’ordinamento debba trovare applicazione per tutte le professioni sanitarie.
SH e ASPEE approvano la modifica del Codice penale (segreto professionale). La FSP ribadisce quanto sia giusto assoggettare tutti gli psicologi al segreto professionale.
L’ASP chiede di menzionare, oltre agli psicologi, anche gli psicoterapeuti. Charta vincolerebbe al segreto professionale solo le professioni psicologiche contemplate dal campo d’applicazione della LPPsi; DaS le professioni psicologiche nel settore della sanità indicate nella LPPsi. Bisognerebbe altresì indicare espressamente gli psicoterapeuti. SGTA Zurigo non userebbe il termine «psicologi» bensì «psicoterapeuti» o, dato il caso, «neuropsicologi».