Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine

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Capoverso 1

L’ASPC attira l’attenzione sul fatto che, se è competente per la formazione psicologica, la commissione di ricorso non deve decidere solo sui ricorsi contro le decisioni delle organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento accreditati, ma anche su quelli delle organizzazioni responsabili per la formazione psicologica, ossia le scuole universitarie e le università.

Capoverso 2

Lettera c

La CDS auspica che tutte le otto discipline menzionate all’articolo 28 siano rappresentate da esperti in seno alla commissione di ricorso.

Sezione 2: Disposizioni penali Articolo 48

In generale

ZFH e CUS propongono di adeguare la disposizione nel senso che coloro che hanno conseguito un diploma di bachelor in psicologia devono poter usare il titolo di bachelor senza temere sanzioni. La CUS invita inoltre ad accertare con trasparenza che chi si definisce «psicologo» o «psicoterapeuta» sia effettivamente uno specialista con una formazione e un perfezionamento riconosciuti.

AR e CDS indicherebbero anche qui i sette titoli di perfezionamento ancora mancanti, reputano insufficiente la comminazione di una multa e invitano a completare la disposizione con l’aggiunta dell’aggettivo «psichiatrico», qualora l’articolo 58 della futura LPMed non trovasse applicazione.

Capoverso 1

Lettera a

TG ritiene che questa disposizione sia formulata in termini troppo poco chiari e ricorda che anche il diploma di una scuola universitaria professionale riconosciuto a livello cantonale è considerato un diploma universitario riconosciuto, sebbene il titolo di psicologo non possa essere utilizzato. Secondo la legge, infatti, le persone che hanno conseguito tale titolo sono punibili se usano la denominazione di psicologo. SGTA Zurigo chiede lo stralcio della disposizione, dato che qui non si tratta di proteggere il titolo di psicologo.

Charta avanza la formulazione seguente: «È punito con la multa chi, esercitando una professione psicologica nel settore della sanità contemplata dalla legge sulle professioni psicologiche, si definisce psicologo o psicoterapeuta, senza essere titolare di un diploma universitario riconosciuto in psicologia o di un corrispondente titolo di perfezionamento riconosciuto». Anche l’Istituto C.G. Jung farebbe riferimento unicamente alle professioni citate nella legge sulle professioni psicologiche. ASP, SGAP e DaS optano per una formulazione più concisa rispetto a quella di Charta: «chi si fregia della denominazione di una delle professioni psicologiche nel settore della sanità contemplata dalla legge sulle professioni psicologiche, senza…».

Lettera b

Charta, Istituto C.G. Jung, ASP, SGAP e DaS propongono una riformulazione della lettera a che consentirebbe di stralciare le lettere b e c.

FMH e SSPP preferiscono le denominazioni «psicologo-psicoterapeuta» e «psicoterapeuta con formazione di base in psicologia». La protezione dei titoli non deve comportare svantaggi o addirittura conseguenze penali per i medici attivi in ambito psicoterapeutico (per analogia FER).

Lettera c

Pro Mente Sana Ginevra ritiene che la disposizione penale e la protezione dei titoli non bastano a garantire la protezione della salute, visti in particolare i molteplici significati insiti nelle denominazioni composte che si rifanno alla psicologia o alla psicoterapia.

La SST segnala la discriminazione che questo ordinamento implica per le professioni affini alla psicologia (interdizione di fatto dell’esercizio di una professione). L’ASP attira l’attenzione sulle denominazioni consolidatesi nel tempo come «consulenza psicologica individuale» o «psicologia analitica», di cui occorre anche tenere conto.

Charta, Istituto C.G. Jung, ASP, SGAP e DaS propongono una riformulazione della lettera a che consentirebbe di stralciare le lettere b e c.