Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/69: Legge federale sulle professioni psicologiche (Legge sulle professioni psicologiche; LPPsi) · 54 pagine

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La SGAP propone diverse modifiche. Bisognerebbe, ad esempio, precisare che per «professioni psicologiche» si intendono quelle contemplate dal campo d’applicazione della LPPsi (anche SVG, SGTA Zurigo, Istituto C.G. Jung, Charta, DaS). Inoltre, il diritto transitorio deve prevedere la possibilità di ottenere un’autorizzazione all’apertura di uno studio per l’esercizio indipendente della professione anche per chi, al momento dell’entrata in vigore della legge, esercita a titolo dipendente una professione assoggettata all’obbligo del perfezionamento. Charta ribadisce che le disposizioni transitorie dell’avamprogetto possono trovare applicazione solo per quei rami e quei Cantoni che non prevedono ancora un obbligo d’autorizzazione per le professioni psicologiche. Rifacendosi alla sua proposta di rendere più flessibile l’accesso ai cicli di studio per il master in psicologia e di affidare determinate competenze al Consiglio federale, Charta propone altresì di inserire nelle disposizioni transitorie la possibilità di uno studio complementare.

GHypS imporrebbe una formazione e un perfezionamento minimi come pure un’adeguata postqualificazione.

PSB vorrebbe che il giorno di riferimento coincidesse con la data dell’entrata in vigore delle disposizioni esecutive, del resto determinante.

Capoverso 1

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione (espressamente Università BA, SFDP, CUS, PPD, SKS, psyCH, UNIL) si dicono contrari all’autorizzazione forfetaria per coloro che esercitano da oltre cinque anni una professione psicologica senza aver seguito la necessaria formazione universitaria e il necessario perfezionamento. La disposizione implicherebbe infatti una protezione statale del titolo per sedicenti «psicologi» e ciarlatani. Per questo motivo, esigono una post-qualificazione.

L’ASPA approva questo capoverso, dato che i titolari di un diploma IAP adempirebbero i requisiti, ma esprime preoccupazione per il fatto che lo stesso ordinamento trova applicazione anche per persone con una qualificazione insufficiente.

SAGKB esige un inasprimento: le persone che non dispongono né di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione, né di una formazione universitaria in psicologia (o di una formazione presso una scuola universitaria professionale) e nemmeno di un perfezionamento riconosciuto, dovrebbero essere obbligate a seguire una post-qualificazione, a prescindere dalla durata dell’esercizio dell’attività professionale.

L’Università BA suggerisce di limitare le disposizioni transitorie alle persone che possono attestare di aver seguito una formazione universitaria in psicologia ed esercitato un’attività professionale per cinque anni.

SH auspica un chiaro disciplinamento del concetto di «professione psicologica». DaS sostituirebbe «professioni psicologiche» con «professioni psicologiche del settore della sanità indicate nella legge sulle professioni psicologiche».

Per evitare che le disposizioni transitorie vengano applicate solo per l’attività pratica (come avviene nel Cantone ZH), l’Istituto C.G. Jung raccomanda di sostituire «attività» con «attività professionale e le funzioni formative attuali» (per analogia DaS, SGTA Zurigo).

SSPP propone un’attività professionale pratica di 7 – 10 anni e chiede di vincolare l’esercizio a titolo indipendente della professione di psicoterapeuta alla conclusione di una formazione in psicoterapia.

Il PS assoggetterebbe l’esercizio della professione di cui al capoverso 1 ad un’autorizzazione cantonale. VPZ parlerebbe di «professione psicologica senza autorizzazione cantonale» e prescriverebbe, quale presupposto per il proseguimento dell’attività, l’ottenimento delle basi necessarie in materia di formazione universitaria in psicologia e, in particolare, di perfezionamento specifico nell’ambito della formazione continua richiesta. Vedrebbe inoltre di buon occhio un certificato da presentare alla commissione delle professioni psicologiche.

Capoverso 2

OW BS, GR, AR, ZG, AG e CDS propongono un nuovo capoverso 2, a tenore del quale le persone con un’autorizzazione cantonale valida all’esercizio della professione indipendente nel campo della psicoterapia (o della psicologia in generale: AI, NE, SZ, TI, FR) sono autorizzate a continuare ad esercitare la loro attività pur non avendo assolto la formazione e il perfezionamento previsti dalla LPPsi.

SH consiglia di adottare un regolamento in base al quale le persone che hanno ottenuto un’autorizzazione prima dell’entrata in vigore della LPPsi possano prolungarla nel giro di cinque anni alle condizioni previgenti.

L’ASPA approva l’ordinamento.