Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/73: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione · 4 pagine

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EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

DEPARTEMENT FEDERAL DA GIUSTIA ET POLIZIA

Bundesamt für Justiz Office fédéral de la justice Hauptabteilung Staats- und Verwaltungsrecht Ufficio federale di giustizia Uffizi federal da la giustia Division principale du droit public

20 gennaio 2006

Modifica della legge federale sulla procedura penale: Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell’ambito dell’attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione ________________________________________________________

1. Osservazioni generali sulla procedura di consultazione

Il 23 giugno 2005 il Consiglio federale ha deciso di inviare in consultazione un disegno di modifica della legge federale sulla procedura penale. La modifica aveva come oggetto l’indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell’ambito delle attività da essi svolte in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione. La consultazione è durata sino a fine ottobre 2005.

Sono stati invitati ad esprimersi 64 destinatari della consultazione (in particolare Cantoni, partiti politici e organizzazioni interessate).

Nel quadro della consultazione sono giunte al DFGP 32 risposte tra cui una di un‘organizzazione accolta non ufficialmente. Hanno risposto tutti i Cantoni (ad eccezione del Cantone del Ticino), il Tribunale federale, un partito politico e 5 organizzazioni. Nella risposta, il Tribunale federale, l’UDC e 3 organizzazioni hanno rinunciato a un parere in merito al contenuto.

2. Oggetto del disegno della procedura

L’attuazione del progetto sull’efficienza ha mostrato che, rispetto al passato, gli organi della polizia cantonale sono maggiormente sollecitati per compiti di polizia giudiziaria della Confederazione. In occasione dello sviluppo della Polizia giudiziaria federale si è rinunciato a determinate unità di polizia e a determinati equipaggiamenti (p. es. unità di polizia di sicurezza addette alla protezione durante perquisizioni domiciliari, unità d’intervento in occasione di arresti, cani per la ricerca di droga ed esplosivi ecc.). Sebbene le spese straordinarie sopportate dai Cantoni non siano trascurabili, l’attuale legislazione federale non prevede una base legale formale che consenta di indennizzare debitamente i Cantoni per tali prestazioni. L’attuale legge federale sulla procedura penale1 (PP) prevede un indennizzo soltanto in due casi: sono indennizzate le spese straordinarie sopportate dai Cantoni in procedimenti sospesi dalle autorità federali (art. 106 cpv. 2 PP) e le spese straordinarie per indagini in procedimenti trasferiti dal Ministero pubblico della Confederazione alle autorità cantonali (art. 257 PP). Ne consegue che non sono versati indennizzi per la partecipazione degli organi cantonali ai procedimenti ordinari del-

1 RS 312.0