Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/73: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione · 4 pagine
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9 Cantoni (BE, GR, LU, NE, OW, SZ, VS, ZG, ZH) rigettano la riserva di credito contenuta nel principio dell’indennizzo ("Entro i limiti dei crediti stanziati ..."), poiché questa riserva darebbe il via alla pretesa legale dell’indennizzo e renderebbe possibile alla Confederazione la riduzione unilaterale dell’indennizzo delle spese comprovate.
Ad art. 17 cpv. 5 (Delega al Consiglio federale di disciplinare i dettagli)
Dà motivo di riflessione il fatto che la descrizione di spese straordinarie computabili (lett. a), i tassi d’indennizzo (lett. b) e le modalità del computo delle spese procedurali altrimenti addossabili (lett. c) debbano essere disciplinati in modo generale mediante ordinanza del Consiglio federale (AR, ZG, ZH); corrispondentemente viene chiesto anche un disciplinamento di questo punto a livello di legge formale (ZG, ZH). Viene inoltre rilevato che il rischio d’incasso per eventuali spese procedurali addossabili non dovrebbe spettare al Cantone (AR, LU, NE ), che i valori patrimoniali confiscati potrebbero essere computati soltanto se la ripartizione rende effettivamente possibile al Cantone la copertura delle pertinenti spese procedurali (NE) e che il momento dell’indennizzo di cui al capoverso 5 appare artificioso in quanto, fondamentalmente, il computo potrebbe avvenire in qualsiasi momento (ZG). In ogni caso è pure sostenuto il calcolo dei valori patrimoniali confiscati (FER).
La delega al legislativo è come tale ritenuta giustificata in modo più o meno esplicito (AI, BE, NE, SH, UR), ma spesso si desidera anche che i Cantoni partecipino all’elaborazione dell’ordinanza d’esecuzione (BE, FR, GR, JU, LU, SH, VS, ZH) e vengano uditi tempestivamente in merito al contenuto del diritto esecutivo (AR, AI, OW, SO, SG, TG, UR, VD). Si chiede inoltre di chiarire se gli organi di polizia comunale chiamati a collaborare contino, giusta il disciplinamento, come organi cantonali e debbano pertanto essere considerati risarcibili (ZH).
Infine è isolatamente posta in questione la valutazione menzionata nelle spiegazioni riguardante le prestazioni annue dei Cantoni pari a circa 1,5 milioni di franchi (OW).
Ad art. 17 cpv. 6 (Convenzioni del procuratore generale della Confedera zione con i Cantoni)
Si esige la rinuncia a una delega di competenze al procuratore generale della Confederazione poiché una normativa a più livelli favorisce la mancanza di trasparenza (ZG).
Ad art. 106 cpv. 2 (Abrogazione della disposizione)
Viene fatto notare in proposito che l’abrogazione avrebbe senso soltanto se fosse realizzata una normativa generale sull’indennizzo ai sensi dell’articolo 17 capoversi 4-6 (ZG).
Ad art. 257 (Applicabilità della normativa sull’indennizzo agli affari
penali federali che il Ministero pubblico della Confedera-