Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/73: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Indennizzo delle spese straordinarie sostenute da organi cantonali nell'ambito dell'attività da essi svolta in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione · 4 pagine
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la Confederazione e che al momento in cui forniscono tali prestazioni, i Cantoni non sanno se verranno indennizzati successivamente, ad esempio in caso di sospensione del procedimento.
Con tale normativa la Confederazione dovrebbe avere la possibilità di pagare le spese straordinarie causate ai Cantoni dall’impiego dei propri organi di polizia giudiziaria. Per escludere un ripetuto pagamento di tali spese, il Consiglio federale dovrebbe inoltre disciplinare il modo in cui viene presa in considerazione la ripartizione delle spese alle parti o prevedere una copertura diversa, ad esempio riguardo a confische.
3. Apprezzamento generale
3.1. Valutazione globale
Il disegno di legge, per quanto giudicabile dalle risposte ricevute, è da considerare pienamente condiviso; il Cantone di Zugo fa tuttavia dipendere il proprio sostegno basilare dalla rinuncia alle riserve di credito (cfr. n. 3.2. e 4). 14 Cantoni (AI, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NW, SH, SO, SG, TG, UR, VD) e 2 organizzazioni sostengono pienamente il disegno. Le critiche ricevute si limitano a pochi, ma essenziali punti.
La maggior parte dei Cantoni chiede però esplicitamente di partecipare
all’elaborazione dell’ordinanza d’esecuzione (BE, FR, GR, JU, LU, SH, VS, ZH) o di essere uditi tempestivamente riguardo al contenuto della medesima (AR, AI,
OW, SO, SG, TG, UR, VD).
3.2. Ricapitolazione dei principali punti criticati
Le principali critiche sono mosse a due punti del disciplinamento:
la limitazione della pretesa legale all’indennizzo mediante una riserva di credito è respinta da 9 Cantoni (BE, GR, LU, NE, OW, SZ, VS, ZG, ZH). Il Cantone di Zurigo potrebbe però accettare la riserva se i tagli dell’indennizzo in seguito ad esaurimento dei crediti vengono riportati e pagati successivamente.
La normativa della delega che, per l’indennizzo, trasferisce al Consiglio federale la descrizione dei costi computabili, le aliquote per determinati conteggi dei costi come anche l’addossamento di un’eventuale copertura dei costi alle parti e dei valori patrimoniali confiscati, oltre ad essere sostanzialmente approvata (AI, BE, SH,
UR) è anche criticata in quanto – oltre all’esame di una compensazione più semplificata degli altri costi computabili (AR, LU, NE, ZH) – si esige anche una normativa più particolareggiata sul piano della legislazione formale (ZG, ZH).
3.3. Soluzioni proposte
Oltre alla rinuncia proposta alla riserva di credito e alle proposte riguardanti la normativa della delega (cfr. n. 4, osservazioni ad art. 17 cpv. 5) viene chiesto anche un completamento dell’articolo 257 per l’indennizzo di determinate spese giudiziarie dei Cantoni (cfr. n. 4, osservazioni all’art. 257).