Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 6 pagine
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portata minore, non è necessaria una procedura di consultazione, ma unicamente un’indagine conoscitiva ai sensi dell’articolo 10 della legge sulla procedura di consultazione. L’avvio di tale indagine spetta al capo del DFGP. Non trattandosi di una tematica particolarmente complessa, è sufficiente un’indagine della durata di tre mesi. In tal modo il Consiglio federale dovrebbe essere in grado di pronunciarsi sulla modifica dell’ordinanza ancora nell’autunno 2007 e di conferire un pertinente mandato legislativo per emendare l’articolo 367 CP. Tenendo conto che il collegamento a VOSTRA delle autorità cantonali preposte alla naturalizzazione (attivazione del profilo; istruzione dei nuovi utenti) può essere effettuato con il personale attualmente a disposizione del casellario giudiziale svizzero in seno all’Ufficio federale di giustizia, e che la modifica dell’ordinanza non rende necessaria né un’onerosa riprogrammazione di VOSTRA né un adeguamento della legislazione cantonale, la modifica dell’ordinanza potrebbe entrare in vigore già per la fine del 2007.
2. Commento dei singoli adeguamenti
2.1. Stralcio della lettera h dall’articolo 22 capoverso 1 VOSTRA
Attualmente l’articolo 22 capoverso 1 lettera h VOSTRA disciplina il diritto di accesso delle autorità cantonali competenti per la procedura di naturalizzazione, che mediante richiesta scritta possono richiedere un estratto del casellario giudiziale in cui figurano dati concernenti sentenze. Tuttavia tali autorità, a differenza dell’UFM, non hanno né il diritto di effettuare consultazioni on line, né accesso a dati riguardanti procedimenti penali pendenti. Con la creazione di un collegamento on line fondato sull’articolo 21 capoverso 3 VOSTRA (cfr. infra n. 2.2), la vigente regolamentazione dell’accesso diverrà superflua.
2.2. Introduzione di un nuovo capoverso 3 nell’articolo 21 VOSTRA
Nell’ambito della procedura ordinaria di naturalizzazione, in Svizzera chi vuole ottenere la cittadinanza deve superare tre fasi: la naturalizzazione a livello comunale (1afase), cantonale (2afase) e infine federale (3afase). La naturalizzazione a livello inferiore è tuttavia concessa fatta salva la naturalizzazione al livello immediatamente superiore. Le procedure di naturalizzazione ai vari livelli non si svolgono però in modo coordinato, ma in modo distinto e in tempi diversi.
A livello cantonale la naturalizzazione può essere concessa soltanto previa autorizzazione della Confederazione (cfr. art. 12 cpv. 2 della legge sulla cittadinanza; LCit; RS 141.0). Secondo l’articolo 13 LCit, dal 1° gennaio 2005 tale autorizzazione viene concessa dall’Ufficio federale della migrazione (UFM-NAT). Solo a livello federale ogni anno vengono presentate circa 25 000 domande di naturalizzazione. Il presupposto per l’ottenimento della cittadinanza, a ogni livello, è che la persona interessata «si conforma all’ordine giuridico svizzero» (per il livello federale, cfr. art. 14 lett. c LCit). Per questo motivo le autorità preposte alla naturalizzazione hanno indubitabilmente un interesse di fondo all’accesso ai dati VOSTRA (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. g CP, disposizione che illustra lo scopo del casellario giudiziale). Questo diritto d’accesso non è attualmente strutturato nello stesso modo per tutte le autorità preposte alla naturalizzazione. Tale situazione non è giustificata. Innanzitutto non ha alcun senso che i dati registrati in VOSTRA riguardanti procedimenti penali pendenti siano accessibili soltanto all’UFM e non alle autorità cantonali preposte alla migrazione. Le seguenti considerazioni contribuiranno a chiarire il problema:
− dal profilo dell’economia procedurale, la regolamentazione vigente è inopportuna. Sa-
pendo che un procedimento penale è pendente, l’autorità cantonale preposta alla natura-