Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 6 pagine
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In considerazione delle numerose procedure di naturalizzazione, appare opportuno che alle autorità cantonali competenti venga concesso anche un accesso on line ai dati del casellario giudiziale. La soppressione della richiesta scritta comporta anche il vantaggio di sgravare i servizi cantonali di coordinamento per il casellario giudiziale, incaricati di allestire gli estratti.
Contro l’accesso on line ai dati riguardanti procedimenti penali pendenti può essere invocato il pericolo di una condanna pregiudiziale. Anche in caso di una successiva assoluzione o archiviazione del procedimento penale, si può immaginare che le autorità cantonali preposte alla naturalizzazione possano sfruttare di nascosto simili informazioni per fondare una decisione di naturalizzazione negativa, ponderando le restanti condizioni di naturalizzazione in modo sfavorevole al richiedente (ad esempio nell’ambito della verifica dell’integrazione). Riteniamo tuttavia che in linea di principio non si possa imputare alle autorità cantonali preposte alla migrazione di non essere in grado di trattare diligentemente simili dati. Infatti già oggi le autorità preposte alla migrazione trattano questi dati, che ottengono dalle autorità di perseguimento penale dei loro Cantoni. Va comunque anche considerato che chi vuole essere naturalizzato ha la possibilità di eludere eventuali condanne anticipate omettendo di presentare la sua domanda fintantoché è pendente un procedimento penale. L’ideale sarebbe che già sul modulo di presentazione della domanda di naturalizzazione il candidato venga reso attento sul fatto che le autorità rileveranno dati concernenti procedimenti penali pendenti.
Ogni nuovo accesso on line comporta naturalmente un certo potenziale di abusi. Mediante appropriati controlli e istruzioni da parte delle autorità questo rischio può tuttavia essere mantenuto entro limiti relativamente sicuri. I responsabili del casellario giudiziale presso l’Ufficio federale di giustizia sono infatti anche autorizzati a controllare sul posto che le autorità trattino i dati VOSTRA conformemente alle prescrizioni, sulla base dell’articolo 2 capoverso 2 VOSTRA. Occorre inoltre rilevare che la responsabilità di trattare dati personali degni di particolare protezione non costituisce una novità per le autorità cantonali preposte alla naturalizzazione. Non appare opportuno nemmeno limitare tecnicamente il diritto di accesso ai dati VOSTRA concernenti stranieri, così come richiesto dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza: in tal modo si impedirebbero infatti anche i controlli a posteriori delle persone naturalizzate (entro il termine per l’annullamento di una naturalizzazione previsto dall’art. 41 LCit; RS 141.0).
Per tutti questi motivi proponiamo di garantire alle autorità cantonali di naturalizzazione, in un nuovo articolo 21 capoverso 3 VOSTRA, un accesso on line a tutti i dati del casellario giudiziale. Perché ciò sia possibile, in base all’articolo 367 capoverso 3 CP il Consiglio federale dovrà incaricare il DFGP di elaborare le necessarie basi legali formali, al più tardi in occasione dell’approvazione della modifica della presente ordinanza (modifica dell’art. 367 cpv. 2 e 4 CP).
Le autorità preposte alla naturalizzazione a livello comunale, al contrario, continueranno a non avere accesso ai dati VOSTRA, poiché le loro decisioni vengono spesso emanate dalle assemblee comunali e vi è quindi il rischio che dati delicati per il processo di risocializzazione vengano divulgati in misura eccessiva. Le autorità preposte alla naturalizzazione a livello comunale dovranno continuare ad accontentarsi dei cosiddetti estratti del casellario giudiziale per privati (che contengono meno dati riguardanti condanne e non contengono informazioni concernenti procedimenti penali pendenti).
2.3. Adeguamento dell’allegato 3 relativo all’ordinanza VOSTRA
In applicazione dei principi illustrati al numero 2.2, nell’allegato 3 dell’ordinanza VOSTRA devono essere concessi alle autorità cantonali di naturalizzazione gli stessi diritti di tratta-