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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine
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Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale
del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare,
ordina:
Sezione 1: Sede
Art. 1
Il Fondo di Disattivazione e il Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Fondi) hanno sede a Berna.
Sezione 2: Costi
Art. 2 Costi di disattivazione
1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari.
2 I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi:
a. di preparazione tecnica della disattivazione;
b. di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell’impianto;
c. di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate;
d. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive prodotte in occasione della disattivazione;
e. di demolizione delle strutture edili e discarica dei rifiuti non radioattivi;
f. di pianificazione, progettazione, direzione e vigilanza;
g. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali;
h. di autorizzazione e controllo delle autorità;
RS ..........
1 RS 732.1
2007–0457