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Consultazione 2005/92: Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari · 12 pagine

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Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale

del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare,

ordina:

Sezione 1: Sede

Art. 1

Il Fondo di Disattivazione e il Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Fondi) hanno sede a Berna.

Sezione 2: Costi

Art. 2 Costi di disattivazione

1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari.

2 I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi:

a. di preparazione tecnica della disattivazione;

b. di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell’impianto;

c. di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate;

d. di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive prodotte in occasione della disattivazione;

e. di demolizione delle strutture edili e discarica dei rifiuti non radioattivi;

f. di pianificazione, progettazione, direzione e vigilanza;

g. per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali;

h. di autorizzazione e controllo delle autorità;

RS ..........

1 RS 732.1

2007–0457