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Consultazione 2005/93: Adattamento dell'aliquota minima di conversione nella previdenza professionale · 58 pagine
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1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 L’aliquota di conversione nella 1a revisione LPP
La legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) descrive in questi termini la funzione dell’aliquota di conversione: «La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione)».
L’importo dell’aliquota di conversione dipende da molti parametri, dei quali due sono fondamentali. Il primo è la speranza di vita rimanente all’età ordinaria che dà diritto alla rendita, in altre parole nel periodo durante il quale viene versata la rendita di vecchiaia. Il secondo è l’importo dell’interesse tecnico, che remunera il capitale di copertura destinato al pagamento delle rendite nel periodo durante il quale sono versate. Sono considerati anche altri parametri, in particolare i dati che consentono di stimare le prestazioni dovute ai superstiti al momento del decesso del beneficiario della rendita.
Questi parametri si fondano su basi legate a probabilità (mortalità) e a previsioni (rendimento atteso) che devono tuttavia risultare realistiche fino al momento del versamento dell’ultima rendita. Occorre osservare che la rendita di vecchiaia calcolata all’età ordinaria di pensionamento è una rendita a vita (importo garantito su tutta la durata del versamento) e che il suo importo non può quindi essere ridotto (cfr. art. 65d cpv. 3 lett. b LPP).
L’aliquota minima di conversione del 7,2 per cento, in vigore dall’introduzione della previdenza professionale obbligatoria nel 1985, è stata modificata per la prima volta in occasione della 1a revisione LPP, con effetto al 1° gennaio 2005. Secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPP, è ora del 6,8 per cento per cento per l’età ordinaria di pensionamento per le donne e per gli uomini. Secondo la disposizione transitoria della LPP2, il Consiglio federale ha stabilito le tappe per la riduzione dell’aliquota minima di conversione nelle disposizioni transitorie e nelle disposizioni finali dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)3. Dal momento che normalmente non vanno in pensione alla stessa età (art. 62a OPP 2), il calendario di adeguamento dell’aliquota non è lo stesso per gli uomini e per le donne. L’aliquota di conversione del 6,8 per cento per cento sarà così raggiunta nel 2013 per le donne (quelle nate nel 1949 e con un’età di 64 anni) e nel 2014 per gli uomini (quelli nati nel 1949 e con un’età di 65 anni).
Il grafico 1 rappresenta l’evoluzione dell’aliquota di conversione durante il periodo transitorio, per gli uomini e per le donne, previsto dalla 1a revisione LPP. Le aliquote di conversione si applicano all’età ordinaria di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne.
1 RS 831.40, art. 14 cpv. 1 LPP.
2 Lett. b.
3 Disposizione transitoria, art. 62c OPP 2 (donne), e disposizione finale, lett. a OPP 2 (uomini).