Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/105: Disposto costituzionale tifoseria violenta · 4 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

sforzi dei Cantoni per una soluzione sulla base di un concordato, per l’eventualità in cui quest’ultima non potesse essere realizzata per tempo o del tutto. La gamma dei pareri varia dall’esplicita approvazione di questo modo di procedere al tacito accordo. Alcuni tuttavia chiedono più o meno di bloccare immediatamente i lavori a livello federale (in particolare i Cantoni AR, GL, SG e TG).

3. Collocazione sistematica del disposto costituzionale

Per quanto riguarda la collocazione sistematica del disposto nella Costituzione federale vi sono due pareri - in corrispondenza con le due possibilità in primo piano di inserimento nella Costituzione. La netta maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è detta d’accordo con la proposta dell’avamprogetto di inserire il disposto nell’articolo della Costituzione sullo sport (art. 68; terza sezione "Formazione, ricerca e cultura"), perché facendo così si chiarisce che, limitando il nuovo disposto costituzionale al fenomeno della tifoseria violenta, l’assetto delle competenze della Confederazione e dei Cantoni nel settore della sicurezza deve rimanere sostanzialmente immutato. I Cantoni BE e ZH nonché la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia accolgono espressamente con favore tale collocazione. Una minoranza dei partecipanti alla consultazione1 è invece dell’opinione che la nuova norma sulla competenza debba essere inserita nelle disposizioni sulla sicurezza della Costituzione (art. 57-61), poiché l’argomento concerne inequivocabilmente tale settore e ciò andrebbe messo in evidenza mediante una corrispondente collocazione sistematica.

4. Osservazioni in merito all’avamprogetto del disposto costituzionale

La formulazione proposta del nuovo disposto costituzionale è stata in generale accolta positivamente2 e sono state espresse poche critiche dettagliate. Qui di seguito presentiamo le osservazioni più importanti.

4.1 Campo d’applicazione del disposto costituzionale

Il Cantone GR è del parere che nella versione proposta il disposto sia da una parte troppo esteso, ossia che ingerisca troppo nella sovranità in materia di polizia dei Cantoni, se contempla anche manifestazioni sportive locali o intercantonali che potrebbero essere affrontate in base al diritto di polizia cantonale. D’altra parte, ritiene che il disposto sia troppo limitato se si tratta di affrontare aspetti intercantonali della sicurezza in generale. In tal caso non ci si dovrebbe limitare alle manifestazioni sportive e contemplare qualsiasi tipo di grandi manifestazioni di rilievo per la sicurezza (quindi accanto alle manifestazioni sportive anche conferenze, mostre, concerti ecc.), nel caso in cui hanno ripercussioni su più Cantoni. In merito a quest’ultimo punto (estensione a tutti i tipi di grandi manifestazioni intercantonali di rilievo per la sicurezza) sono dello stesso avviso anche il Cantone BS, gli incaricati svizzeri della protezione dei dati (privatim) e la Fédération des Entreprises Romandes.

1 I Cantoni GR, VD e ZG nonché il CSP e la CAIS.

2 I Cantoni AG, BE, BL, GE, GR, JU, LU, OW, SH, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH