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Consultazione 2006/110: La scelta del sistema nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 158 pagine

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Compendio

Negli ultimi anni le strutture familiari sono profondamente mutate (cfr. n. 1.1.2) sotto il profilo demografico e politico-sociale. Si pone quindi la questione se in futuro questi mutamenti debbano essere considerati dal diritto tributario. La risposta spetta al Parlamento che dovrà pronunciarsi sulla scelta del sistema.

Anche la domanda su come raggiungere relazioni il più possibile equilibrate tra gli oneri fiscali delle diverse categorie di contribuenti necessita una scelta di sistema. Le «Misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi» approvate dal Parlamento hanno sensibilmente attenuato la discriminazione dei coniugi con doppio reddito nei confronti dei concubini nella stessa situazione. Tuttavia non consentono ancora di ottenere relazioni ideali a livello di oneri fiscali.

Alla luce di interventi parlamentari in parte contraddittori, a breve termine non è tuttavia possibile adottare una soluzione definitiva sulla scelta del sistema.

Il Consiglio federale ha pertanto deciso di procedere a tappe. In una prima fase si tratterà di elaborare un messaggio e un relativo decreto federale, che consenta al Parlamento di prendere una decisione di fondo sulla questione se i coniugi debbano continuare a essere tassati congiuntamente o se invece in futuro debbano essere tassati separatamente.

Obiettivo del presente testo è di indicare, da un lato, le ripercussioni dell’introduzione del sistema dello splitting nell’imposizione congiunta e, dall’altro, le ripercussioni di un passaggio all’imposizione individuale. Dopo la decisione di fondo del Parlamento il Consiglio federale elaborerà un disegno di legge concreto.

L’avamprogetto presenta quattro modelli. Per una rapida visione dei diversi modelli si rimanda agli allegati 5-9.

1. Imposizione individuale modificata:

In questo sistema il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente e dipendente, i redditi sostitutivi e la sostanza commerciale sono attribuiti al coniuge che consegue il reddito corrispondente o è rispettivamente proprietario della sostanza commerciale. Gli altri valori patrimoniali, i proventi che ne risultano, come pure i debiti privati devono invece essere imperativamente attribuiti in ragione della metà a entrambi i coniugi indipendentemente dal regime dei beni. Per ottenere relazioni possibilmente equilibrate a livello di oneri fiscali, sono state introdotte alcune deduzioni (deduzione per coppie con reddito unico, deduzione per persone sole con propria economia domestica e per famiglie monoparentali; cfr. allegato 6).

2. Imposizione congiunta con splitting:

In caso di splitting totale il reddito complessivo dei coniugi è tassato in base all’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo in questione. Per ottenere relazioni possibilmente equilibrate tra gli oneri fiscali, anche in questo modello sono state introdotte alcune deduzioni (deduzione per persone sole con propria economia domestica e per famiglie monoparentali, cfr. allegato 7).