Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/116: Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari · 6 pagine
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Capitolo 2: Ipotesi di pericolo (art. 3 - 6)
Nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 OENu sono elencati gli incidenti che rappresentano un pericolo per la popolazione e l’ambiente. Questi incidenti vengono concretizzati nell’avamprogetto dell’ordinanza in modo specifico per tipo di evento e impianto. Un’ulteriore concretizzazione dipende dal tipo e dal luogo in cui sorge l’impianto nucleare e dallo stato delle conoscenze e della tecnica.
Per mezzo delle ipotesi di pericolo generali (art. 3 dell’avamprogetto di ordinanza) si esige che il richiedente e il titolare della licenza definiscano i fattori principali che costituiscono un pericolo.
Gli incidenti elencati negli articoli 4 e 5 dell’avamprogetto di ordinanza sono quelli indicati nell’articolo 8 capoversi 2 e 3 OENu; in particolare
• l’incidente "perdite dei pozzi di calore" (art. 8 cpv. 2 OENu) è sostituito dall’incidente "guasto o cattivo funzionamento dei sistemi di esercizio (art. 4 lett. g
dell’avamprogetto);
• l’incidente "onde di pressione" (art. 8 cpv. 3 OENu) è coperto dall’incidente "esplosioni" (art. 4 lett. i e art. 5 lett. f dell’avamprogetto);
• l’incidente "raffiche di vento" (art. 8 cpv. 3 OENu) è compreso nell’incidente "condizioni metereologiche estreme" (art. 5 cpv. d dell’avamprogetto).
Per quanto riguarda le centrali nucleari è necessario adottare ulteriori ipotesi di pericolo visto che esse, paragonate ad altri impianti nucleari, presentano delle particolarità; ad es. le alte temperature, pressioni e portata del fluido di raffreddamento legate alla produzione di energia.
Capitolo 3: Criteri per la valutazione della protezione contro incidenti di riferimento (art. 7 - 12)
In questo capitolo si discute di quegli incidenti che stanno alla base del riferimento di un impianto nucleare e che sono indicati nel progetto di ordinanza come "incidenti di riferimento" (vedi art. 1 cpv. a). Sulla base dei criteri indicati negli articoli 7 e 8 dell’avamprogetto viene valutato se gli impianti nucleari sono sufficientemente protetti contro questi tipi di incidenti.
I criteri di valutazione radiologici per incidenti di riferimento in impianti nucleari (vedi art. 7) sono già fissati nelle basi legali in vigore (vedi art. 94 e art. 96 Ordinanza sulla radioprotezione, ORP,