Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/116: Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari · 6 pagine
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SR 814.501, come pure art. 9 Legge sulla radioprotezione, LRP, SR 814.50). Servono per valutare il rispetto dell’obiettivo di protezione "delimitazione dell’esposizione alle radiazioni" (vedi art. 2 cpv. 2 lett. d).
Le misure tecniche di sicurezza prese secondo l’articolo 8 dell’avamprogetto di ordinanza sono da classificare nel livello di sicurezza 3 del concetto di sicurezza graduale (vedi capitolo 1). Sono da ritenersi efficaci se è provato che gli obiettivi di protezione elencati nell’articolo 2 capoverso 2 lettere a-c sono rispettati.
Negli articoli da 10 a 12 dell’avamprogetto di ordinanza vengono indicati ulteriori criteri tecnici per incidenti di riferimento in centrali nucleari, a dipendenza della loro frequenza (vedi art. 9). La suddivisione in categorie legate alla frequenza è fatta in base all’articolo 94 ORaP. I criteri tecnici servono per la valutazione del rispetto degli obiettivi secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a-c.
Capitolo 4: Criteri per la valutazione della protezione contro incidenti che superano il riferimento (art. 13)
Nel caso di incidenti che superano il riferimento si tratta di incidenti nei quali sostanze radioattive possono essere liberate in quantità pericolose (vedi art. 1 cpv. b). Le misure preventive e lenitive contro gli effetti di questi incidenti, da adottare secondo l’articolo 7 lettera d OENu, fanno parte del livello di sicurezza 4.
Siccome l’articolo 94 ORaP non fissa nessuna dose limite per questi tipi di incidenti, l’articolo 13 dell’avamprogetto di ordinanza fissa un criterio di valutazione.
L’autorità di vigilanza regola nelle direttive DSN-A06 questi indispensabili criteri quantitativi.
Capitolo 5: Analisi dell’incidente (rt. 14)
L’articolo 14 dell’avamprogetto di ordinanza regola come fornire la dimostrazione che la protezione contro gli incidenti è sufficiente. L’analisi dell’incidente serve, indipendentemente dall’ipotesi di pericolo, a valutare il comportamento dell’impianto nucleare in caso di incidenti di riferimento e di incidenti che superano il riferimento. Nel caso si dimostri che i criteri radiologici e tecnici sono rispettati, la protezione contro gli incidenti è sufficiente.
L’analisi dell’incidente comprende valutazioni di ordine deterministico come pure probabilistico fatte in base a principi riconosciuti a livello internazionale. L’autorità di vigilanza regola i requisiti