Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/119: L'estensione del mandato dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) del 24 settembre 2004 · 2 pagine

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1 Introduzione

Il 24 settembre 2004 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo fra la Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia Europol (di seguito Accordo). Il 7 ottobre 2005 il Parlamento federale ha approvato l’Accordo che è entrato in vigore il 1° marzo 2006. Il mandato dell’Accordo prevede la cooperazione in otto categorie di reati (cfr. art. 3 cpv. 1 dell’Accordo).

Poiché il mandato di Europol comprende 25 categorie di reati, il Consiglio federale ha firmato, contemporaneamente all’Accordo, una dichiarazione d’intenti che consente l’estensione del mandato dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.

Un gruppo di lavoro interdipartimentale (di seguito IDAG Europol) ha, in collaborazione con i Cantoni, esaminato e stabilito le categorie di reati supplementari. Dal 15 maggio al 3 luglio 2007 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha posto in consultazione i risultati ottenuti dall’IDAG Europol.

2 Risultati della procedura di consultazione

Nell’ambito della procedura di consultazione 25 Cantoni hanno espresso il proprio parere, 23 di cui approvano l’estensione del mandato senza riserve (ZH, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU). È anche stato affermato che l’estensione del mandato non soltanto è auspicabile bensì necessaria. Due Cantoni hanno rinunciato a qualsiasi osservazione (LU, AR). Anche la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia ha espresso un parere favorevole all’estensione del mandato.

L’approvazione è stata motivata con gli argomenti seguenti:

ƒ Dal punto di vista della polizia finora l’accordo in vigore ha dato buoni risultati.

L’estensione del mandato permette di ampliare questa cooperazione ormai collaudata.

ƒ La criminalità ormai non si ferma alle frontiere. Numerosi reati non concernono più sol-

tanto uno Stato ma ne coinvolgono vari. Alla luce di tale considerazione l’estensione del mandato corrisponde quindi alle esigenze attuali della cooperazione internazionale per la lotta alla criminalità.

ƒ Con l’attuale mandato di cooperazione non è possibile sfruttare tutte le possibilità di coo-

perazione con Europol. L’estensione del mandato permette di colmare una lacuna nella cooperazione internazionale.

ƒ Con l’estensione del mandato la Svizzera invia un ulteriore segnale sulla propria disponi-

bilità a cooperare nella lotta internazionale contro la criminalità.

ƒ L’IDAG Europol è riuscito a definire in modo appropriato le categorie di reati.

Necessità di risorse supplementari

Singoli Cantoni osservano che l’estensione della cooperazione con Europol richiede un percettibile onere supplementare da parte delle autorità cantonali di perseguimento penale. Anche se nel complesso l’aumento di tale onere non è giudicato rilevante, le autorità federali sono tuttavia invitate a tenere debitamente conto dei nuovi obblighi derivanti dal diritto pubblico internazionale.