Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 313Fedlex · Rapporto esplicativo
Allegato 5
Decreto federale concernente la revisione della legge sull’IVA
del
L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,
decreta:
I
La Costituzione federale2 è modificata come segue:
Art. 130 Imposta sul valore aggiunto
1La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota massima del 5,1 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.
2Abrogato
3Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota può essere maggiorata di 0,8 punti percentuali al massimo mediante legge federale.
4Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.
Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e
2Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:
e. aumentare di 0,1 punti percentuali l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto
stabilita nell’articolo 130 capoverso 1;
RS ..........
1 FF ...
2 RS 101