Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Allegato 5

Decreto federale concernente la revisione della legge sull’IVA

del

L’Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

La Costituzione federale2 è modificata come segue:

Art. 130 Imposta sul valore aggiunto

1La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota massima del 5,1 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

2Abrogato

3Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota può essere maggiorata di 0,8 punti percentuali al massimo mediante legge federale.

4Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e

2Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

e. aumentare di 0,1 punti percentuali l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto

stabilita nell’articolo 130 capoverso 1;

RS ..........

1 FF ...

2 RS 101