Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/125: Semplificazione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto · 314 pagine

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Art. 196 n. 14Art. 196 n. 14

14. Disposizione transitoria dell’art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)14. Disposizione transitoria dell’art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)

11 Per finanziare lo sgravio fiscale successivo, l’aliquota dell’imposta sul valorePer finanziare lo sgravio fiscale successivo, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiuntoaggiunto stabilitastabilita nell’articolonell’articolo 130130 capoversocapoverso 11 èè maggioratamaggiorata didi 0,10,1 puntipunti percentuali. Tale maggiorazione decade al momento in cui le perdite di impostapercentuali. Tale maggiorazione decade al momento in cui le perdite di imposta uniche originate dallo sgravio fiscale successivo sono integralmente coperte, ma aluniche originate dallo sgravio fiscale successivo sono integralmente coperte, ma al più tardi alla fine del 2018.più tardi alla fine del 2018.

22 Per finanziare lo sgravio a favore delle persone ed economie domestiche dellePer finanziare lo sgravio a favore delle persone ed economie domestiche delle classi di reddito inferiori per le ripercussioni dell’introduzione di un’aliquota unica,classi di reddito inferiori per le ripercussioni dell’introduzione di un’aliquota unica, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto stabilita nell’articolo 130 capoverso 1 èl’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto stabilita nell’articolo 130 capoverso 1 è maggiorata di 0,1 punti percentuali. Tale maggiorazione è limitata nel tempomaggiorata di 0,1 punti percentuali. Tale maggiorazione è limitata nel tempo conformemente al capoverso 1. La legge disciplina i dettagli.conformemente al capoverso 1. La legge disciplina i dettagli.

33 La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2020.La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2020.

IIII

11 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

22 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, ....Consiglio degli Stati, .... Consiglio nazionale, ...Consiglio nazionale, ...

Il presidente:Il presidente: Il presidente:Il presidente:

Il segretario:Il segretario: Il segretario:Il segretario:

1.1.