Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/2: Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) · 5 pagine

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di abrogare la riserva relativa all'articolo 26 del Patto II dell'ONU (CFQF, Travail.Suisse, SKF).

Le Giuriste Svizzera temono che in caso di adozione di provvedimenti temporanei ai sensi dell'articolo 5 OP CEDAW non sia possibile reagire in modo adeguato senza previa determinazione dell'autorità competente. Raccomandano quindi di delegare la corrispondente competenza a un'unità dell'amministrazione federale (p. es. DFI) accordando un diritto di proposta e di partecipazione all'UFU. La stessa competenza va inoltre prevista nel caso siano adottate adeguate misure di protezione ai sensi dell'articolo 11 OP CEDAW.

Il PLS è stupito dalla considerazione secondo cui l'adesione al Protocollo facoltativo non ha ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale e chiede l'allestimento di una nota spese per il caso in cui l'UFG debba rappresentare la Svizzera in una procedura davanti al Comitato.