Rapporto OCPD
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 9 pagine
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Il marchio di qualità ufficiale permetterebbe di arginare il proliferare dei «label» e garantirebbe a tutti gli enti certificati l’accesso a un tale contrassegno – vantaggio che la prima opzione non è in grado di assicurare completamente. Un ulteriore punto a favore della seconda opzione consiste nel fatto che la certificazione costa meno poiché né gli enti certificanti né quelli certificati devono pagare diritti di licenza per il marchio di qualità. L’opzione comporta tuttavia due svantaggi rilevanti: l’ingerenza statale in un mercato finora lasciato ai privati e l’aumento della densità normativa dell’ordinanza.
Valutati i vantaggi e gli svantaggi delle due opzioni, la preferenza va alla prima. I vantaggi sono tangibili e pertanto si impongono sugli svantaggi, per i quali permane il dubbio che si manifestino davvero.
1. Requisiti degli organismi di certificazione (art. 1)
I requisiti degli organismi di certificazione risultano in sostanza dalle guide ISO/IEC 62 e 65 (la prima divenuta norma ISO/IEC 17021, la seconda prossimamente sostituita da un’altra norma ISO), la cui applicabilità è disciplinata all’articolo 7 capoverso 1 e nell’allegato 2 dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD; RS 946.512). Tali norme specificano in particolare il principio di indipendenza e disciplinano la procedura di certificazione e di esame dei prodotti. Un ulteriore disciplinamento è pertanto superfluo.
Vanno per contro specificati i requisiti di qualifica dei certificatori e del personale addetto agli esami dei prodotti. A tal proposito va ricordato che non esiste una formazione standard nell’ambito della protezione dei dati e che gli esperti sono rari, per cui conviene tener conto dell’esperienza pratica. L’allegato indica i requisiti del caso.
Il capoverso 3 introduce il concetto di programma di controllo, ripreso dall’ordinanza sull’agricoltura biologica (RS 910.18). Tale programma comprende sia lo schema di esame che indica i requisiti da adempire e i punti in essi contenuti, sia le modalità di svolgimento della procedura di controllo (compresi la sorveglianza e la verifica). Gli enti da certificare di cui alla lettera a possono essere sia organi federali sia organizzazioni private. Anche uno studio medico o legale che tratta regolarmente dati è considerato un ente ai sensi di questa disposizione e può chiedere la certificazione.
I requisiti minimi di cui al capoverso 4 derivano in primo luogo dagli standard internazionali la cui applicabilità è statuita nell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione. Il rimando agli articoli 4-6 della presente ordinanza esplicita che rientrano nei requisiti minimi anche le pertinenti disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.