Avamprogetto OCPD

Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 6 pagine

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Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Avamprogetto del

1° febbraio 2007

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati (LPD),

decreta:

Sezione 1: Organismi di certificazione

Art. 1 Requisiti

1 Gli organismi che effettuano procedure di certificazione della protezione dei dati secondo l’articolo 11 LPD (organismi di certificazione) devono essere accreditati per la loro attività. L’accreditamento degli organismi di certificazione è retto dall’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione, per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti.

2 Sono necessari due accreditamenti distinti per certificare:

a. l’organizzazione e le procedure della protezione dei dati;

b. i prodotti (programmi e sistemi).

3 Gli organismi di certificazione devono disporre di un’organizzazione e di una procedura di certificazione ben definite (programma di controllo). Vi sono disciplinati in particolare:

a. i criteri di valutazione o di esame, come pure i requisiti che ne conseguono per gli enti o i prodotti da certificare (schema di valutazione e di esame); e

b. lo svolgimento della procedura, in particolare un’adeguata strategia d’approccio in caso di irregolarità.

4 I requisiti minimi del programma di controllo sono disciplinati agli articoli 4-6 e dalle norme e dai principi applicabili secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del 17 giugno 1996 sull’accreditamento e sulla designazione.

5 I requisiti minimi di qualifica del personale addetto alla certificazione sono disciplinati nell’allegato.

RU 1993 1962

1 RS 235.1

2 RS 946.512