Avamprogetto OCPD
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)
Avamprogetto del
1° febbraio 2007
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati (LPD),
decreta:
Sezione 1: Organismi di certificazione
Art. 1 Requisiti
1 Gli organismi che effettuano procedure di certificazione della protezione dei dati secondo l’articolo 11 LPD (organismi di certificazione) devono essere accreditati per la loro attività. L’accreditamento degli organismi di certificazione è retto dall’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione, per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti.
2 Sono necessari due accreditamenti distinti per certificare:
a. l’organizzazione e le procedure della protezione dei dati;
b. i prodotti (programmi e sistemi).
3 Gli organismi di certificazione devono disporre di un’organizzazione e di una procedura di certificazione ben definite (programma di controllo). Vi sono disciplinati in particolare:
a. i criteri di valutazione o di esame, come pure i requisiti che ne conseguono per gli enti o i prodotti da certificare (schema di valutazione e di esame); e
b. lo svolgimento della procedura, in particolare un’adeguata strategia d’approccio in caso di irregolarità.
4 I requisiti minimi del programma di controllo sono disciplinati agli articoli 4-6 e dalle norme e dai principi applicabili secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del 17 giugno 1996 sull’accreditamento e sulla designazione.
5 I requisiti minimi di qualifica del personale addetto alla certificazione sono disciplinati nell’allegato.
RU 1993 1962