Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto pubblico

Settore Progetti e metodologia legislativa

Indagine conoscitiva in merito al progetto di revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e a un’ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati: compendio dei risultati

1. Osservazioni generali in merito all’indagine conoscitiva

Il 24 marzo 2006, le Camere federali hanno adottato una revisione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1; legge sottoposta a referendum: FF 2006 3291). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato. In previsione dell’entrata in vigore della revisione è ora indispensabile adeguare anche il diritto sancito dall’ordinanza. Benché le modifiche siano prevalentemente di carattere tecnico, rivestono comunque una certa rilevanza per la prassi, segnatamente in numerosi ambiti dell’economia. Per questo motivo il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha deciso di procedere a un’indagine conoscitiva giusta l’articolo 10 della legge sulla procedura di consultazione (RS 172.061). L’indagine è stata avviata il 27 febbraio 2007 e si è conclusa alla fine di maggio del 2007.

46 organizzazioni (cfr. elenco in allegato) sono state invitate a pronunciarsi in merito agli oggetti summenzionati.

32 pareri (cfr. elenco in allegato) sono pervenuti al DFGP, 22 dei quali provenienti da cerchie ufficialmente consultate e 10 da partecipanti non interpellati in via ufficiale o da privati. Sette delle organizzazioni consultate hanno rinunciato a esprimersi o non hanno aggiunto alcuna osservazione in merito ai progetti.

2. Oggetto dell’indagine conoscitiva

La revisione della legge sulla protezione dei dati implica alcune modifiche a livello di ordinanza. Quest’ultime riguardano in prima linea l’obbligo di notifica delle collezioni di dati nonché l’obbligo di informare l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (l’Incaricato) sulle garanzie e regole di protezione dei dati applicabili all’interno delle aziende se dati personali vengono comunicati in Stati che non dispongono di una legislazione che assicuri una protezione adeguata. L’ordinanza sulla protezione dei dati va inoltre completata ai sensi dell’articolo 11a capoverso 6 LPD con le disposizioni sulla funzione del responsabile o dei responsabili della protezione dei dati.

Le procedure di certificazione della protezione dei dati previste dall’articolo 11 della LPD rivista richiedono altresì determinate disposizioni d’attuazione. Visto che si tratta di una materia del tutto nuova, s’impone l’emanazione di una relativa ordinanza. L’ordinanza in questione disciplina segnatamente l’accreditamento di organismi di certificazione nonché i requisiti minimi che le certificazioni della protezione dei dati di organizzazioni e di procedure o di prodotti (programmi e sistemi) devono soddisfare. Né l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza né altri enti statali potranno effettuare certificazioni.