Rapporto OLPD

Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 12 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Divisione principale del diritto penale

Divisione principale del diritto penale

Revisione dell’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (progetto di revisione del 18 gennaio 2007): spiegazioni

1. Introduzione

In occasione della votazione finale del 24 marzo 2006, le Camere federali hanno adottato la revisione della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e il decreto federale concernente l’adesione della Svizzera al Protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 2001 alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (Protocollo aggiuntivo).

Per rendere la LPD conforme alle esigenze del Protocollo aggiuntivo, nel corso della presente revisione è stato modificato l’articolo 6 LPD concernente la comunicazione di dati all’estero. La revisione interessa anche l’articolo 11a LPD relativo al registro delle collezioni di dati: è stato infatti introdotto un obbligo di notifica e un determinato numero di eccezioni, segnatamente nell’ambito della designazione di un responsabile della protezione dei dati indipendente da parte del detentore della collezione di dati (art. 11a cpv. 5 lett. e LPD). Queste modifiche impongono un adeguamento dell’ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD). La revisione dell’ordinanza comprende inoltre una disposizione d’esecuzione relativa all’articolo 17a LPD concernente il trattamento automatizzato dei dati nell’ambito di sistemi pilota. Per svariate ragioni illustrate qui di seguito è stato infine necessario modificare ulteriori disposizioni dell’ordinanza in vigore. Ai fini della coerenza terminologica tra la LPD e l’avamprogetto di revisione dell’ordinanza sulla protezione dei dati (AP-OLPD) l'espressione «dichiarazione» è sostituita con «notifica».

2. Trattamento di dati personali da parte di privati (cap. 1 OLPD)

2.1 Diritto d’accesso (sezione 1)

2.1.1 Diritto d’accesso (art. 1 AP-OLPD)

L’attuale tenore del capoverso 2 dell’articolo 1 OLPD riprende semplicemente quello dell’articolo 8 capoverso 5 primo periodo LPD. Questa disposizione è dunque abrogata, ciò che è in linea con gli sforzi profusi attualmente nell’ambito dell’esame formale del diritto federale. Il nuovo capoverso 2 prevede che la domanda d’informazione e la comunicazione