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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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g. l’importo del capitale accomandato totale;

h. se è fornito un conferimento, un’indicazione relativa al suo oggetto e al suo valore;

i. la ditta, la sede e il numero di identificazione degli accomandatari e le persone fisiche che agiscono per gli accomandatari;

j. tutte le altre persone autorizzate a rappresentare la società in accomandita;

k. l’ufficio di revisione.

3. Società di investimento a capitale fisso

Art. 104g

PrincipioLe disposizioni relative alle società anonime si applicano per analogia (art. 78 segg.); è fatto salvo l’articolo 104h.

Art. 104h

Contenuto1 Nel caso delle società di investimento a capitale fisso sono iscritti: dell’iscrizione

a. la ditta e il numero di identificazione;

b. la sede e il domicilio legale;

c. la forma giuridica;

d. la data degli statuti; essa corrisponde al giorno in cui i fondatori o l’assemblea hanno adottato gli statuti o deciso una loro modifica;

e. se del caso l’indicazione della durata della società;

f. lo scopo;

g. l’entità del capitale azionario e dei conferimenti forniti, nonché il numero, il valore nominale e il tipo delle azioni;

h. eventuali limitazioni della trasmissibilità delle azioni;

i. tutti i membri del consiglio di amministrazione;

j. tutte le altre persone autorizzate a rappresentare la società anonima;

k. l’ufficio di revisione;

l. gli organi di pubblicazione;

m. se del caso il tipo di comunicazione delle spiegazioni del consiglio di amministrazione agli azionisti.