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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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g. l’importo del capitale accomandato totale;
h. se è fornito un conferimento, un’indicazione relativa al suo oggetto e al suo valore;
i. la ditta, la sede e il numero di identificazione degli accomandatari e le persone fisiche che agiscono per gli accomandatari;
j. tutte le altre persone autorizzate a rappresentare la società in accomandita;
k. l’ufficio di revisione.
3. Società di investimento a capitale fisso
Art. 104g
PrincipioLe disposizioni relative alle società anonime si applicano per analogia (art. 78 segg.); è fatto salvo l’articolo 104h.
Art. 104h
Contenuto1 Nel caso delle società di investimento a capitale fisso sono iscritti: dell’iscrizione
a. la ditta e il numero di identificazione;
b. la sede e il domicilio legale;
c. la forma giuridica;
d. la data degli statuti; essa corrisponde al giorno in cui i fondatori o l’assemblea hanno adottato gli statuti o deciso una loro modifica;
e. se del caso l’indicazione della durata della società;
f. lo scopo;
g. l’entità del capitale azionario e dei conferimenti forniti, nonché il numero, il valore nominale e il tipo delle azioni;
h. eventuali limitazioni della trasmissibilità delle azioni;
i. tutti i membri del consiglio di amministrazione;
j. tutte le altre persone autorizzate a rappresentare la società anonima;
k. l’ufficio di revisione;
l. gli organi di pubblicazione;
m. se del caso il tipo di comunicazione delle spiegazioni del consiglio di amministrazione agli azionisti.