Progetto

Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

del ... (Stato il 7.07.2006)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol;

detta in seguito legge),

ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Club di investimento

(art. 2. cpv. 2 lett. f e g LICol)

A prescindere dalla sua forma giuridica un club di investimento deve adempire le seguenti condizioni:

a. i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo determinante per la forma giuridica prescelta;

b. i soci adottano le decisioni di investimento;

c. i soci sono regolarmente informati sullo stato degli investimenti;

d. il numero di soci non deve superare 20 persone.

Art. 2 Appello al pubblico

(art. 3 LICol)

1Non è dato appello al pubblico se l’appello è rivolto esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 della legge e se a tale scopo sono utilizzati i mezzi pubblicitari usuali per questo mercato.

2La pubblicazione di prezzi, corsi e valori di inventario nei media da parte di intermediari sottoposti a vigilanza non costituisce appello al pubblico se la pubblicazione non reca alcuna indicazione di contatto.

RS ..........

1 RS … 2006–......