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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine

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2Se al momento della costituzione sussistono conferimenti in natura, assunzioni di beni, oggetti di computo o vantaggi speciali, devono essere iscritte le seguenti fattispecie:

a. il conferimento in natura con l’indicazione della data e dell’oggetto del contratto, sempreché l’eccedenza di attivi superi l’importo di liberazione;

b. l’eventuale accredito di un credito come conferimento in natura, sempreché l’eccedenza di attivi superi l’importo di liberazione;

c. il conferimento in natura fisso o prospettato, con l’indicazione della data e dell’oggetto del contratto e della controprestazione della società;

d. il computo, con l’indicazione del credito e della sua entità, nonché delle azioni emesse a tale scopo, rispettivamente della controprestazione della società;

e. il contenuto e il valore dei vantaggi speciali.

2. Ordinanza del 3 dicembre 195421 sulle tasse in materia di registro di commercio

Art. 1, cpv. 1, no7.bis, 7.ter, 7.quateret cpv. 2 e 3

1Per la loro iscrizione nel registro di commercio devono pagare:

7.bis le società di investimento a capitale variabile600

7.ter le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale600

7.quater le società di investimento a capitale fisso600

2Se il capitale sociale o di dotazione delle persone giuridiche indicate nei numeri 3, 4, 5, 7quatere 8 è superiore a 200 000 franchi, alla tassa di base è aggiunto un supplemento pari allo 0,2 per mille della somma eccedente tale importo; la tassa complessiva non può tuttavia essere superiore a 10 000 franchi.

3Se il conferimento minimo delle società di investimento a capitale variabile indicate nel numero 7bisè superiore a 250 000 franchi, alla tassa di base è aggiunto un supplemento pari allo 0,2 per mille della somma eccedente tale importo; la tassa complessiva non può tuttavia essere superiore a 10 000 franchi.

21 RS 221.411.1