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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 2 pagine
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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (Disegno)
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del … 20072,
decreta:
Art. 1
1 La Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni è approvata.
2Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 Al momento della ratifica, il Consiglio federale è incaricato di fare le seguenti dichiarazioni interpretative:
ad art. 11 par. 2 lett. b n. iv:
« La Svizzera intende l’articolo 11 paragrafo 2 lettera b numero iv come comprensivo del personale amministrativo e tecnico ai sensi dell’articolo 1 lettera f della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, nonché degli impiegati consolari ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 lettera e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari. »
ad art. 22 par. 3:
« Se lo Stato interessato è un Cantone svizzero, la Svizzera ritiene che per lingua ufficiale si debba intendere la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del Cantone in cui l’atto deve essere notificato o comunicato. »
Art. 2
La legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 100 cpv. 8 (nuovo)
RS ..........
1 RS 101
2 FF …
3 FF 2005 3643