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Consultazione 2006/49: Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni · 14 pagine
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Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
del 2 dicembre 2004
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
Considerando che le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio generalmente accettato del diritto internazionale consuetudinario,
Tenendo presenti i principi del diritto internazionale sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite,
Convinti che una convenzione internazionale sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche, e contribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale e all’armonizzazione delle pratiche in questo settore,
Tenendo conto dell’evoluzione della pratica degli Stati per quanto concerne le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni,
Affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continuano ad applicarsi alle questioni non disciplinate nella presente Convenzione,
Hanno convenuto quanto segue:
Parte prima Introduzione
Art. 1 Campo d’applicazione della presente Convenzione
La presente Convenzione si applica all’immunità giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo di uno Stato, qualunque sia la sua denominazione, abilitato a esercitare funzioni giudiziarie;
b) il termine «Stato» designa:
i) lo Stato e i suoi diversi organi di governo,
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