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Consultazione 2006/52: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 3 pagine
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Ordinanza Progetto concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
(Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 6 marzo 20001 concernente una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni è modificata come segue:
Art. 24 cpv. 2
Se un veicolo è posto in circolazione nel corso del mese, il periodo di tassazione termina alla fine del mese.
Art. 25
1L’Amministrazione delle dogane invia una decisione d’imposizione alla persona assoggettata al pagamento della tassa.
2La tassa è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del periodo di tassazione. Se essa non può essere determinata definitivamente entro tale data, la persona assoggettata al pagamento riceve una decisione d’imposizione provvisoria che si basa sull’importo presumibilmente dovuto.
3L’importo definitivo o provvisorio della tassa dev’essere pagato entro 30 giorni dall’emanazione della decisione d’imposizione. Se il termine non è osservato oppure dalla decisione provvisoria risulta una differenza a favore o a sfavore della persona assoggettata al pagamento della tassa, sull’importo scoperto o pagato in eccesso è dovuto un interesse. Gli interessi sono computati secondo l’allegato all’ordinanza del DFF del 10 dicembre 19922 su la scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta.
RS ..........
1 RS 641.811
2 RS 642.124
2005–......