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Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 4 pagine

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Art. 57b Condizioni (nuovo)

1Si rinuncia all’istituzione di una commissione se un’unità dell’Amministrazione federale centrale oppure un’organizzazione o persona esterna all’Amministrazione federale può adempiere il compito in modo più adeguato.

2Le commissioni extraparlamentari possono essere istituite se l’adempimento dei compiti:

a. richiede conoscenze specialistiche particolari che non sono disponibili all’interno dell’Amministrazione federale;

b. richiede un precoce coinvolgimento dei Cantoni o di altre cerchie non ottenibile mediante una procedura di consultazione; o

c. deve avvenire a cura di un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata che non sia tenuta a seguire istruzioni.

Art. 57c Istituzione (nuovo)

1I membri delle commissioni extraparlamentari sono eletti dal Consiglio federale, da un dipartimento o dalla Cancelleria federale.

2La durata del loro mandato è di quattro anni.

3Se un posto è vacante si procede a un’elezione complementare.

Art. 57d Valutazione (nuovo)

La ragion d’essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono valutati complessivamente ogni quattro anni in occasione delle elezioni per il loro rinnovo integrale.

Art. 57e Composizione (nuovo)

1Di regola le commissioni extraparlamentari non devono avere oltre 15 membri.

2Considerati i loro compiti, la loro composizione deve rappresentare in modo equilibrato i sessi, le lingue, le fasce d’età e i gruppi d’interesse.

3Gli impiegati dell’Amministrazione federale possono essere eletti quali membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

Art. 57f Indicazione delle relazioni d’interesse (nuovo)

1Al momento della loro elezione, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d’interesse. Il Consiglio federale emana le relative disposizioni d’esecuzione.

2Chi si rifiuta di indicare le proprie relazioni d’interesse non può essere eletto membro di una commissione.