Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine

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Commento alla legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari)

Progetto per la consultazione

Compendio

Il 7 settembre 2005, nel quadro della riforma dell’Amministrazione, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre a verifica le commissioni extraparlamentari della Confederazione e incaricato la Cancelleria federale di realizzare tale verifica. I lavori di attuazione si svolgono in due fasi. In una prima fase, il 5 luglio 2006, il Consiglio federale ha deciso di invitare ciascun Dipartimento a esaminare le commissioni incluse nella propria sfera di competenza, con l’obiettivo di sopprimere un terzo delle commissioni, e con una serie di criteri unitari per la verifica.

La seconda fase riguarda l’adeguamento delle disposizioni della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010):

• in futuro il Consiglio federale dovrà fare un uso accresciuto delle facoltà

conferitegli dall’articolo 8 capoverso 1 LOGA per provvedere di propria iniziativa a eliminare o raggruppare commissioni extraparlamentari o ad adeguarne i compiti; e dovrà farlo anche se le commissioni con compiti consultivi dovessero avere la loro base legale in una legge federale, in modo da garantire che le commissioni possano essere rapidamente adeguate ai mutamenti di circostanze. La LOGA dovrà essere completata con una serie di disposizioni esplicite sul ricorso alle commissioni extraparlamentari e sulla loro verifica.

• L’ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni (RS 172.31) tuttora vigente

non può più costituire una base legale sufficiente e contiene un certo numero di disposizioni che in pratica non vengono più applicate. Dovrà perciò essere abrogata. Ora, grazie a una revisione parziale della LOGA, le disposizioni normative importanti, e segnatamente la competenza e i criteri di istituzione delle commissioni, verranno disciplinate a livello di legge. Saranno così soddisfatte le esigenze dell’articolo 164 della Costituzione federale. Le disposizioni meno importanti andranno a far parte dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1).