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Consultazione 2006/63: Seconda indagine conoscitiva: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 6 pagine

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Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, OStup)

Modifica del ... (Avamprogetto, giugno 2006)

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 29 maggio 19961 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a e abis

1 Gli stupefacenti parzialmente esclusi dal controllo (art. 3 lett. b), nonché gli stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica (art. 3 lett. c) non sono soggetti alle restrizioni previste per gli altri stupefacenti dagli articoli seguenti:

a. articolo 40 capoverso 1 (Importazione da parte di viaggiatori malati) abis. articolo 40a capoverso 1 (Esportazione da parte di viaggiatori malati)

Art. 40 Importazione da parte di viaggiatori malati

1 I viaggiatori malati possono importare in Svizzera, senza autorizzazione d'importazione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura. Se il loro soggiorno in Svizzera dura più di un mese, devono rivolgersi a un medico abilitato all'esercizio della professione in Svizzera e farsi prescrivere gli stupefacenti necessari.

2 L'importazione semplificata ai sensi del capoverso 1 non si applica agli stupefacenti di cui all'articolo 8 capoverso 1 LStup.

3Abrogato

Art. 40a Esportazione da parte di viaggiatori malati

1 I viaggiatori malati possono esportare, senza autorizzazione d'importazione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura, se il Paese di destinazione lo permette.

2Se la destinazione del viaggio è uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione a Schengen2, i viaggiatori malati hanno il diritto di ottenere dal loro medico

1 RS 812.121.1

2006–