Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/63: Seconda indagine conoscitiva: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 8 pagine

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Bundesamt

für Gesundheit

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B Office fédéral

de la santé publique

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Ufficio federale

della sanità pubblica

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Uffizi federal

da sanadad publica

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Bozza

RAPPORTO ESPLICATIVO

concernente la modifica dell’ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, OStup; RS 812.121.1)

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I. PREMESSA

Il 20 marzo 2006 la Svizzera ha ratificato gli accordi per l’associazione alla normativa di Schengen e Dublino. Secondo l’attuale pianificazione, tali accordi dovrebbero entrare in vigore all'inizio del 2007, dopo la conclusione delle procedure di ratificazione da parte dell'UE. La loro applicazione effettiva avverrà però soltanto una volta che il Consiglio dell’UE avrà stabilito l’entrata in vigore formale di Schengen. Fermo restando che la Svizzera concluda tutti i lavori di attuazione necessari e che gli Stati di Schengen e Dublino esprimano una valutazione favorevole, l’entrata in vigore formale da parte dell’UE dovrebbe avvenire nel 2008. Per tale data è prevista anche l’entrata in vigore coordinata della presente revisione legislativa volta all’attuazione della normativa di Schengen e Dublino in Svizzera.

Le disposizioni della risoluzione dell’acquis di Schengen in materia di stupefacenti hanno richiesto adeguamenti del diritto svizzero unicamente per l’aspetto dell'importazione e dell'esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati 1. L’articolo 5 capoverso 1bisdella legge sugli stupefacenti (LStup)2 introduce le basi giuridiche necessarie al rilascio di un attestato che consenta ai viaggiatori malati di trasportare stupefacenti da una frontiera all’altra3. Occorre ora disciplinare i dettagli a livello di ordinanza. La presente revisione della OStup si limita agli aspetti indispensabili per l’attuazione dei principi dell’acquis di Schengen, in modo da evitare eventuali ulteriori modifiche.

Nel quadro dell'indagine conoscitiva effettuata dall'11 gennaio al 7 marzo 2006, l'UFSP ha posto in discussione un modello per l'attuazione conforme al diritto d'esecuzione delle disposizioni in materia di stupefacenti di Schengen. Malgrado in linea di principio le risposte siano state positive, è stata

ripetutamente sollevata la critica che la soluzione proposta comporterebbe per i Cantoni un notevole onere d'esecuzione. L'UFSP ha pertanto nuovamente esaminato con attenzione il potenziale di un'ulteriore semplificazione. In accordo con Swissmedic e l'Ufficio federale di giustizia, l’UFSP

propone ora un approccio risolutivo rielaborato che mira a considerare debitamente la critica sollevata senza tuttavia abbandonare il margine di manovra per l'attuazione prescritto dall'Accordo di

Schengen.

1 Cfr. Messaggio sugli Accordi bilaterali II, FF 2004 5273, 5466 segg. 2 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope: RS 812.121, Allegato 3. 3 Cfr. Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, FF 2004 6343. Telefono: +41 (0)31 324 92 31 Fax: +41 (0)31 322 95 07 Internet: www.bag.admin.ch Indirizzo postale: CH-3003 Berna Sede: Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld