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Consultazione 2006/63: Seconda indagine conoscitiva: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 6 pagine
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Ordinanza sugli stupefacenti RS 2006
curante un attestato speciale che contenga le informazioni necessarie per provare le cure.
3L'attestato deve essere autenticato dal farmacista che dispensa lo stupefacente sulla base di una ricetta medica. Il farmacista inoltra immediatamente una copia dell'attestato autenticato all'autorità competente del Cantone in cui sono state prodigate le cure mediche.
4Se il medico curante è autorizzato alla dispensazione diretta secondo il diritto cantonale e dispensa egli stesso gli stupefacenti prescritti, egli compila esaustivamente l'attestato e ne inoltra immediatamente una copia all'autorità cantonale competente.
5La durata dell'attestato è di al massimo 30 giorni. Per ogni stupefacente prescritto è richiesto un attestato separato. Non è necessario alcun attestato per stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica e in parte esclusi dal controllo (art. 3 lett.c).
6L'Istituto mette a disposizione in formato elettronico il formulario ufficiale stilato in base al modello riportato nell'allegato.
7I capoversi da 1 a 6 non si applicano agli stupefacenti di cui all'articolo 8 capoverso 1 LStup.
Art. 40b Informazione
1L'Istituto, in qualità di centro d'informazione internazionale, provvede a chiarire le questioni in relazione con l'importazione e l'esportazione di stupefacenti nel traffico di viaggiatori. Può fornire in modo non vincolante informazioni sulle prescrizioni corrispondenti nei Paesi di destinazione.
2Nel singolo caso, se necessario, l'Istituto può trasmettere richieste di autorità straniere in relazione agli attestati di cui all'articolo 40a capoverso 2 all'autorità cantonale competente per ulteriori accertamenti. Questa fornisce le informazioni del caso direttamente al servizio straniero richiedente.
3All'inizio dell'anno l'autorità cantonale competente informa l'Istituto in merito al numero degli attestati emessi nel corso dell'anno precedente.
Art. 40c Equipaggiamento d’emergenza
Per i casi d’emergenza, i medici e i veterinari possono, senza autorizzazione, importare o, se le autorità competenti dei Paesi interessati lo permettono, esportare una piccola quantità di stupefacenti destinati a uso medico.
2 Accordo del 26 ottobre 2004 tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sull'associazione di questo Stato nella messa in atto, nell'applicazione e nello sviluppo dell' acquis di Schengen (RS ...); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS …); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).