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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007

Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DFE sul libro dei concimi, OLCon)

del ...

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 4 capoverso 1, 7 capoverso 3, 14 capoverso 3, 19 capoverso 2, 21a capoverso 3, 24 capoverso 5 e 32 dell'ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi,

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Sezione 1: Lista dei concimi e obbligo di notifica

Art. 1 Lista dei concimi

I tipi di concime omologati per la messa in commercio giusta l'articolo 7 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, con le rispettive denominazioni del tipo e le esigenze specifiche del tipo, sono menzionati nell'allegato 1.

Art. 2 Deroghe all'obbligo di notifica

Non soggiacciono all'obbligo di notifica secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi i concimi minerali e gli ammendanti del suolo che corrispondono a uno dei tipi di concime menzionati nelle parti 1, 2 e 5 numero 1 dell'allegato 1 nonché tutti gli altri concimi designati nell'allegato 1 come "CONCIMI CE" (contrassegnati da un asterisco (*) nella colonna 2).

Sezione 2: Esigenze generali

Art. 3 Esigenze generali

1 In via suppletiva e fatte salve le esigenze menzionate nell'allegato 1, i singoli tipi di concime devono adempiere le seguenti esigenze:

a. i concimi minerali semplici e composti non devono contenere elementi nutritivi di origine animale, vegetale o microbica;

b. nei concimi organici e organo-minerali nonché negli ammendanti del suolo il materiale contenente carbonio della sostanza organica deve provenire dalla preparazione di materiale animale, vegetale o microbico. Ai concimi organo-minerali possono essere aggiunti anche microelementi, calcio, magnesio, sodio e zolfo;

RS 916.171.1

1 RS 916.171