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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza DOP/IGP Indagine conoscitiva
b. concerne soltanto il testo tedesco
2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche.
Art. 4 cpv. 3
3 Per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori, segnatamente dell’opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine.
Art. 4b Nome di una varietà vegetale o di una razza animale
Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica se corrisponde al nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
Art. 5 cpv. 1bis e 2, frase introduttiva
1bis Un raggruppamento è considerato rappresentativo se:
a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà delle quantità del prodotto;
b. almeno la metà dei produttori, dei trasformatori o degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e
c. è fornita la prova che il raggruppamento è organizzato secondo principi democratici.
2 Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire gli operatori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto:
Art. 6 cpv. 2 lett. f e g
2 Contiene in particolare:
f. concerne soltanto il testo tedesco
g. un riassunto con: il nome, l’indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente; il nome del prodotto, la protezione chiesta e il tipo di prodotto; la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente e gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica; l’evoluzione storica del prodotto, le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fattori naturali e umani dovuti all’ambiente geografico e la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti; gli elementi principali dell’elenco degli obblighi (area geografica, descrizione del prodotto e delle sue principali caratteristiche, descrizione del metodo di ottenimento, organismo di certificazione, etichettatura e tracciabilità).
Art. 7 cpv. 1 lett. e e f e cpv. 2
1 L’elenco degli obblighi comprende: