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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971 è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o prodotti agricoli trasformati conformi al relativo elenco degli obblighi.
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b e cpv. 2
1 Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato:
a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese;
b. le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e
2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b e cpv. 2
1 Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato:
a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese;
1 RS 910.12
2007–........