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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza DOP/IGP Indagine conoscitiva
e. concerne soltanto il testo francese
f. abrogata
2 Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:
a. gli elementi specifici dell’etichettatura;
b. la descrizione di un’eventuale forma particolare del prodotto;
c. gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell’area geografica determinata.
Art. 8a Procedura di registrazione delle denominazioni estere
1 Le domande presentate da un raggruppamento di un Paese terzo devono soddisfare le esigenze degli articoli 5–7 e contenere gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo Paese di origine.
2 Trattandosi di una denominazione che fa riferimento a un’area geografica transfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un’area geografica transfrontaliera, più raggruppamenti possono presentare una domanda comune.
3 La domanda, redatta in una delle tre lingue ufficiali o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue, è trasmessa dal raggruppamento richiedente all’Ufficio sia direttamente sia per il tramite delle autorità del Paese terzo interessato. Se la domanda è redatta in un’altra lingua l’Ufficio può ordinarne una traduzione.
4 Se il testo originale della denominazione non è scritto in caratteri latini deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri.
5 L’Ufficio chiede il parere della Commissione e delle autorità federali interessate.
6 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) possono figurare sulle etichette dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.
Art. 12 cpv. 1 lett. b
1 La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:
b. se eventuali opposizioni o eventuali ricorsi sono stati respinti.
Art. 16 Divieto di impiego delle menzioni DOC, DOP e IGP e di menzioni
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1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti agricoli o prodotti agricoli