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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza DOP/IGP Indagine conoscitiva

trasformati la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.

2 È parimenti vietato l’impiego di menzioni simili a quelle secondo il capoverso 1 o di menzioni che possono indurre in errore.

Art. 16a Diritto di impiego delle menzioni DOC, DOP e IGP

1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) possono essere impiegate per prodotti agricoli o prodotti agricoli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.

2 La menzione deve figurare sull’etichetta del prodotto agricolo o del prodotto agricolo trasformato.

3 È fatto salvo l’articolo 8a capoverso 6.

Art. 17 cpv. 3 lett. c

3 Sono parimenti vietati:

c. qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera b.

Art. 17a

1 I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione delle domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della registrazione. Possono essere commercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione.

2 Se l’elenco degli obblighi è modificato conformemente all’articolo 14 capoverso 1, i relativi prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

Art. 22 cpv. 3

3Abrogato

Art. 23 Disposizioni transitorie della modifica del...

1 Le domande di registrazione pendenti all’entrata in vigore della modifica del … sono esaminate secondo il nuovo diritto.

2 In deroga all’articolo 16a, i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto